Reato Continuato e Obbligo di Motivazione: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando una persona commette più reati legati da un unico disegno criminoso, si parla di reato continuato. In questi casi, il calcolo della pena non è una semplice somma matematica, ma segue regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: ogni aumento di pena per i reati ‘satellite’ deve essere specificamente motivato dal giudice. Vediamo insieme cosa significa.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in Corte d’Appello per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ritenendo ingiusta la pena inflitta, presentava ricorso in Cassazione, lamentando un’errata applicazione delle norme sul calcolo della pena per il reato continuato. Secondo la difesa, il giudice di merito non aveva adeguatamente giustificato gli aumenti di pena applicati per i reati considerati meno gravi.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato Continuato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che il giudice di secondo grado aveva seguito pedissequamente la regola di giudizio stabilita dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 47127/2021).
Secondo tale regola, il giudice deve:
1. Individuare il reato più grave tra quelli commessi.
2. Stabilire la pena base per tale reato.
3. Calcolare e motivare in modo distinto l’aumento di pena per ciascuno degli altri reati (i cosiddetti ‘reati satellite’).
Questo processo garantisce che non si verifichi un cumulo materiale mascherato e che ogni decisione sia trasparente e controllabile.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che l’obbligo di motivazione è essenziale per verificare il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti imposti dall’articolo 81 del codice penale. L’impegno motivazionale richiesto al giudice è correlato all’entità degli aumenti di pena: maggiore è l’aumento, più dettagliata dovrà essere la giustificazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere. Nella sua sentenza, aveva precisato che la pena inflitta dal primo giudice era congrua e ancorata al concreto disvalore della condotta, attestandosi peraltro sui minimi edittali. Questa motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta sufficiente dalla Cassazione, proprio perché la sanzione era la più bassa possibile prevista dalla legge. Pertanto, la decisione era immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio cruciale per la giustizia penale. Anche quando le pene applicate sono minime, il giudice non è esonerato dal dovere di motivare ogni singolo passaggio nel calcolo della sanzione per il reato continuato. Questa trasparenza è una garanzia fondamentale per l’imputato, che può così comprendere appieno le ragioni della condanna e verificarne la legittimità. La decisione ribadisce che la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena deve sempre essere esercitata entro i confini di un percorso logico-giuridico chiaro e verificabile.
Come deve calcolare la pena un giudice in caso di reato continuato?
Il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire per esso una pena base e poi applicare un aumento motivato per ciascuno degli altri reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
È necessaria una motivazione specifica per gli aumenti di pena anche se la sanzione finale è minima?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’obbligo di motivare ogni aumento di pena sussiste sempre. Il grado di dettaglio della motivazione deve essere tale da consentire di verificare il rispetto della proporzionalità e dei limiti di legge, anche quando la pena si attesta sui minimi edittali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso viene respinto senza un esame del merito della questione. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e oltraggio a p.u.);
esaminato l’unico motivo del ricorso;
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispetta limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L’onere motivazionale è stato, nel caso in esame, assolto puntualmente a pag. 3 della sentenza, là dove il Collegio dato che la pena irrogata dal primo Giudice, non solo risultava congrua e ancorata al concreto disvalore della condotta, ma se attestava sui minimi edittali.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere velatore
Il Prèosi ente