Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31440 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza d una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 3-4 della senten impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessi delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 389 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazion della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabil la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distint per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, INDIRIZZO, 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli s deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rappo proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che r rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che, nel caso di specie, sono stati ridotti gli aumenti di pena effettuati primo giudice, atteso che la Corte territoriale ha apportato aumenti di mini entità rispetto ai titoli di reato oggetto della continuazione (trattasi di ricet per cui non è ravvisabile la dedotta violazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.