Reato Continuato: Come si Calcola l’Aumento di Pena?
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali: la motivazione richiesta per negare le attenuanti generiche e, soprattutto, i criteri per determinare l’aumento di pena per i reati ‘satellite’. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in appello per una serie di episodi di ricettazione. L’imputato contestava la sentenza per due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato gli elementi a suo favore. In secondo luogo, contestava l’omessa motivazione riguardo alla misura degli aumenti di pena applicati per i reati successivi al primo, unificati sotto il vincolo del reato continuato.
La Decisione della Corte sul Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, fornendo una chiara spiegazione dei principi giurisprudenziali che regolano sia la concessione delle attenuanti sia il calcolo della pena nel reato continuato.
La Corte ha stabilito che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende fosse una conseguenza diretta dell’inammissibilità del suo ricorso.
Le Motivazioni: Attenuanti Generiche e Calcolo della Pena
La decisione si fonda su due distinti filoni argomentativi, che meritano un’analisi approfondita.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la valutazione. Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logica e priva di vizi evidenti, rendendo la doglianza del ricorrente infondata.
La Corretta Applicazione delle Regole sul Reato Continuato
Il secondo e più significativo motivo di ricorso riguardava la quantificazione della pena per il reato continuato. La Corte ha ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il giudice deve:
1. Individuare il reato più grave e stabilire la relativa pena base.
2. Calcolare e motivare distintamente l’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite.
L’obbligo di motivazione, precisa la Corte, è correlato all’entità degli aumenti. L’obiettivo è permettere di verificare il rispetto del principio di proporzionalità e assicurarsi che non si sia operato un ‘cumulo materiale’ mascherato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva addirittura ridotto gli aumenti di pena disposti in primo grado, applicando aumenti di minima entità per i reati di ricettazione. Questa scelta, secondo la Cassazione, esclude qualsiasi violazione delle regole di calcolo e motivazione, rendendo anche questa censura manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi per la pratica forense. In primo luogo, riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e focalizzata sugli aspetti ritenuti cruciali. In secondo luogo, chiarisce che l’obbligo di motivazione per gli aumenti di pena nel reato continuato è flessibile: per aumenti minimi, è sufficiente una motivazione sintetica che attesti il rispetto della proporzionalità e dei limiti legali, senza richiedere un’analisi complessa e dettagliata per ogni singolo reato satellite.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua motivazione sugli elementi che ritiene decisivi o più rilevanti, senza essere obbligato a prendere in considerazione e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
Come deve essere calcolata la pena in caso di reato continuato?
Il giudice deve prima individuare il reato più grave e fissare la relativa pena base. Successivamente, deve applicare un aumento di pena per ciascuno degli altri reati (i cosiddetti ‘reati satellite’), motivando in modo distinto ogni singolo aumento.
Quale livello di dettaglio è richiesto nella motivazione per l’aumento di pena nei reati satellite?
Il grado di dettaglio della motivazione è proporzionale all’entità dell’aumento di pena. Se gli aumenti sono di minima entità, come nel caso esaminato, una motivazione anche sintetica è sufficiente, purché permetta di verificare il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti previsti dall’articolo 81 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a ACERRA il 25/09/2000
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza d una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 3-4 della senten impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessi delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/ Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 389 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazion della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabil la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distint per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli s deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rappo proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che r rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che, nel caso di specie, sono stati ridotti gli aumenti di pena effettuati primo giudice, atteso che la Corte territoriale ha apportato aumenti di mini entità rispetto ai titoli di reato oggetto della continuazione (trattasi di ricet per cui non è ravvisabile la dedotta violazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.