Reato Continuato: La Cassazione Sottolinea il Peso della Distanza Temporale
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta una figura giuridica di grande rilevanza pratica, consentendo di unificare sotto un’unica pena più violazioni di legge commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8741/2024, offre un’importante chiave di lettura sui limiti applicativi di tale istituto, sottolineando come la distanza temporale tra i fatti possa costituire un ostacolo insormontabile al suo riconoscimento.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un soggetto condannato per due reati omogenei di evasione. Il ricorrente chiedeva che i due episodi, commessi a distanza di circa tre mesi l’uno dall’altro, fossero considerati come un’unica fattispecie di reato continuato. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, basato sulla pena per il reato più grave aumentata fino al triplo, anziché la somma delle pene per ciascun reato.
Il Tribunale di Marsala, in qualità di Giudice dell’esecuzione, aveva già respinto la richiesta, non ravvisando gli estremi del medesimo disegno criminoso. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte e i Limiti del Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice di merito. Secondo gli Ermellini, le censure del ricorrente erano generiche e si limitavano a sollecitare una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, per riconoscere il reato continuato, non è sufficiente la semplice somiglianza dei reati commessi, ma è necessaria la prova di un unico e preordinato disegno criminoso che li leghi fin dall’inizio.
Le Motivazioni: Distanza Temporale e Assenza di un Piano Unitario
Il fulcro della motivazione risiede nell’analisi degli elementi fattuali. La Corte ha evidenziato due aspetti decisivi che ostacolavano il riconoscimento della continuazione:
1. La distanza temporale: Un intervallo di circa tre mesi tra un’evasione e l’altra è stato considerato un ‘indice probatorio’ rilevante. Sebbene non sia un criterio assoluto, un significativo lasso di tempo può rappresentare un ‘limite logico’ alla possibilità di ravvisare un piano unitario. Più i reati sono distanti nel tempo, più è plausibile che siano frutto di decisioni estemporanee e autonome, piuttosto che tappe di un progetto criminoso originario.
2. L’assenza di circostanze di collegamento: Oltre al dato temporale, nel caso di specie mancavano elementi concreti da cui desumere che il condannato avesse programmato, sin dalla consumazione del primo reato, anche i successivi. Al contrario, i fatti sembravano indicare l’insorgenza di risoluzioni criminose autonome, nate in risposta a specifiche e nuove sollecitazioni. La Corte ha definito tale condotta come espressione di una ‘pervicace volontà criminale’, non meritevole di istituti di favore come il reato continuato.
Conclusioni: L’Importanza degli Indici Fattuali nella Valutazione
La decisione in esame riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla sussistenza del reato continuato deve basarsi su un’attenta analisi di elementi fattuali concreti. La semplice ripetizione di reati dello stesso tipo non è sufficiente. La distanza cronologica, pur non essendo di per sé preclusiva, assume un peso determinante quando non è accompagnata da altre prove che dimostrino l’esistenza di un’unica programmazione iniziale. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di fornire elementi specifici a sostegno della richiesta di continuazione, poiché in loro assenza, il giudice tenderà a interpretare i diversi episodi criminali come manifestazioni separate della volontà del reo.
Quando si può applicare l’istituto del reato continuato?
L’istituto si applica quando più reati sono commessi in esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero un piano unitario programmato dall’autore prima di commettere il primo reato.
La distanza temporale tra i reati impedisce sempre il riconoscimento della continuazione?
Non sempre, ma secondo la Corte rappresenta un importante ‘indice probatorio’ e un ‘limite logico’. Maggiore è la distanza, più difficile diventa dimostrare l’esistenza di un piano unitario, specialmente in assenza di altri elementi di collegamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quant sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, ladd pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in mate di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti d sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimen della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i omogenei (evasione), commessi a circa tre mesi l’uno dall’altro, ma anch l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’ 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estempor insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazio In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano più plausibilmente espressione una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istitut favore.
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzi da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merit Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concret rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale ca di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valu profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.