Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42896 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42896 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIONOME. COGNOME per l’inammissibilità; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20/12/2022, ha rigettato la richiesta proposta da COGNOME dí applicare, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione tra i reati di truffa e autoriciclaggio (commessi tra ottobre 2015 e maggio 2016) e riciclaggio (commesso nel giugno 2017) oggetto di due diverse sentenze.
Il giudice dell’esecuzione ha fondato il provvedimento di diniego evidenziando che tra i fatti vi sarebbe una notevole distanza temporale e che pertanto non può ritenersi che tra le condotte esistesse un legame operativo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di COGNOME, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa
evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe valorizzato esclusivamente l’elemento tempo, peraltro non estremamente significativo in quanto contenuto in un anno, senza considerare adeguatamente la sostanziale sovrapponibilità delle due condotte (ha aperto un conto corrente bancario in un caso e postale nell’altro facendovi transitare le somme provento di truffe) e il particolare periodo di difficoltà economica nel quale si trovava il ricorrente.
4. In data 21 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 8 giugno 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa con la quale l’AVV_NOTAIO, anche facendo riferimento a ulteriori provvedimenti nei quali in favore del condannato è stato riconosciuto l’istituto della continuazione, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione, correttamente considerata la sostanziale sovrapponibilità delle due condotte, commesse in un arco temporale ristretto, sarebbero illogiche e contraddittorie.
La doglianza è fondata.
1.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato il giudice di merito, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen., è tenuto a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici -almeno nelle loro linee essenziali- da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione
che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del casocome mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni introducono un’opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dei:). 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perché l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente fraz .ionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
1.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, che pure ha fatto riferimento ai principi enucleati, non risulta averli correttamente applicati in ordine ai fatti oggetto della richiesta.
Se il riferimento ai diversi luoghi e ai periodi non contigui nei quali i reati sono stati commessi appare in astratto corretto, infatti, la motivazione in merito alla sostanziale sovrapponibilità delle condotte e all’analogia delle stesse, sia per le modalità operative che per le finalità perseguite, è carente.
Ciò in quanto l’efficacia rappresentativa di tali elementi dell’inserimento dei fatti in una programmazione di massima unitaria, così come pure successivamente riconosciuto nelle pronunce allegate alla memoria depositata dalla difesa, non può essere esclusa sulla base della
mera affermazione che manca il legame operativo tra le singole condotte perché i delitti sono stati commessi a “notevole distanza cronologica”, cioè un anno.
1.2. Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti affinché questo, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost. n. 183 del 2013), proceda a un nuovo giudizio in ordine al mancato riconoscimento dell’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2023
Il Consigliere relatore