Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15709 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddov pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materi di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, h ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti del sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i re omogenei (violazione disciplina stupefacenti), commessi a decenni di distanza, ma anche l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dall consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, p converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estemporan insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazion (i reati sono stati commessi in contesti diversi analiticamente descritti alle pa 3 e 4). Ha, pertanto, giustificatamente ritenuto che i reati costituis espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore.
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano un lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzion da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato a stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, ta maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale cano di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valuta profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid t