Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MARCELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittim punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unit (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concre indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempo le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stat programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzar presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut determinazione estemporanea), atteso che:
l’ampia distanza temporale di circa tre anni tra i reati di estorsione e porto di arma com da sparo, e di ulteriori cinque anni tra quest’ultimo e le ulteriori condotte estorsive del rendono non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;
allo stesso modo la completa eterogeneità del reato di bancarotta fraudolenta commesso nel 2008, con fallimento avvenuto nel 2009, con le condotte estorsive commesse nello stesso periodo rende, a sua volta, non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha riten non individuabile tra esse una volizione unitaria;
Rilevato, pertanto, Che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.