Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9205 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELLONA il 13/06/1981
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 della Corte d’appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che connotati da modalità attuative differenti, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione (rispetto ai reati di cui alle altre due sentenze indicate nell’istanza) che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bellona il 07/06/2018 (reato giudicato mediante la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13/12/2018, riformata dalla Corte di appello di Napoli del 21/03/2019 e passata in giudicato il 17/01/2020, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione) e, invece, ha unificato ex art. 671 cod. pen. i reati di analoga tipologia giudicati con ulteriori due sentenze, così rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi sette di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., nonché 81 cod. pen. e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, infondatezza o apparenza della stessa, in relazione ai criteri e canoni utilizzati per ritenere insussistente il vincolo della continuazione.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati già unificati e di quello per il quale è intervenuto l’avversato provvedimento reiettivo, che è stato reputato, dunque, frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti,
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto la doglianza, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., · Rv 280601), denuncia difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.