Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/scrititc le conclusioni del PG GLYPH 1 GLYPH tyk
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudic dell’esecuzione, si è pronunciata sulla richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a cinque sente esecutive della stessa Corte.
La Corte ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto giudicato con sentenza sub 3) dell’ordinanza, di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha applicato sulla pena inf con la stessa gli aumenti di pena per le fattispecie di cui alle altre sentenze, pervenendo a pena complessiva di anni venticinque e mesi sei di reclusione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la Corte a qua, nel riconoscere il vincolo della continuazione, avrebbe omesso di motivare sugli aumenti di pena per i reati satellite, secondo i criteri di all’art. 133 cod. pen., fatta eccezione per la sola contestazione di cui al capo B1 del procediment Reggio Sud, in relazione alla quale viene giustificata la pena più alta rispetto alle altre imputaz della medesima sentenza.
Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dappri scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, indivi quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riu in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione de continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, COGNOME
Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice – in quanto titolare di un pote discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenu motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità d singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione de pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).
Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte – Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01 – che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impeg motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli ste tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dal pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Reggio Calabria non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati.
Invero, ha applicato gli aumenti di pena per la continuazione, senza motivare sui criter seguiti per determinarli, fatta eccezione per la sola contestazione di cui al capo B1 della senten indicata come Reggio Sud (sub 4), in relazione alla quale si afferma che «la pena più alta rispett ai reati di cui ai capi che seguono è giustificata dal particolare che l’intestazione fitt riguardato l’impresa “RAGIONE_SOCIALE” che è stato il principale strumento di controllo dell’attività economica, a cui il COGNOME ha fatto ricorso».
Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all’annullamento dell’ordinanz impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
O GLYPH Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per ovo giu zio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così5Seciso in Roma, il 21 maggio 2024.