Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10917 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del GIP TRIBUNALE GLYPH di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito ai s dell’art. 671 cod. proc. pen. ha rigettato l’istanza volta ad otten riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati da tre sente rispettivamente emesse Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli:
1) in data 1.7.2020, condanna per il reato di cui agli artt. 575, 577 cod. e 7 I. n. 203 del 1991, commesso il 25 marzo 1992);
2) in data 16.7.2008, condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. p e 7 I. n. 203 del 1991 e 10, 12 I. n. 797 del 1974, commessi il 5 dicembre 1997);
3) in data 13.3 2017, condanna per i reati di cui agli artt. 56- 575 e cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, commessi il 5 17 luglio 1997).
A ragione della decisione osserva che le violazioni sono state commesse a notevole distanza di tempo le une dalle altre, per moventi peculiari ed in assen di una ideazione unitaria specifica.
2. Il ricorrente ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 secondo comma, cod. pen. nonché 125 e 671 cod. proc. pen.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione, nell’affermare che la preventiva ideazione criminosa di eliminare tutti i membri del RAGIONE_SOCIALE avversario ha caratte generico, perché priva di riferimento specifico alle singole vittime, ha fatto ri a frasi di stile senza confrontarsi con le sentenze in esecuzione e co dichiarazioni delle rese da numerosi collaboratori di giustizia nei process cognizione, le cui parti più rilevanti sono state trascritte nel ricorso ai fini d autosufficienza. Alla luce di tali elementi di prova, è rimasto pacificamen accertato che COGNOME aveva perpetrato tutti gli omicidi al fine di attua predominio assoluto della propria organizzazione attuando, di volta in volta l’inziale proposito omicidiario, insorto fin dall’adesione al RAGIONE_SOCIALE impegNOME n guerra RAGIONE_SOCIALE e protrattasi per un ventennio, nell’ambito di una strate unitaria volta all’eliminazione di tutti gli avversari, attraverso agguati comm con modalità esecutive sovrapponibili.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in ordine ai profili del lasso temporal che separa le violazioni di cui è stata chiesta l’unificazione e l’identità dei ri moventi.
Il Tribunale non ha correttamente valutato i dati accertati nelle sentenze cui si evince che due degli episodi omicidiari sono stati commessi ad appena cinque mesi di distanza l’uno dall’altro e che tutti gli episodi hanno in comune l’u movente di eliminare i componenti della fazione contrapposta.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazioni di legge e vizio di motivazione con riferimento all’esclusione dell’unicità del disegno criminoso.
L’ordinanza impugnata ha trascurato che, come accertato dalle sentenze nonché nell’ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 3.3.2015 ch ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, tutti gli episodi si collocano arco temporale coincidente e sono stati compiuti dal condanNOME, che era uno dei componenti del gruppo di fuoco del RAGIONE_SOCIALE, sulla base non di determinazioni estemporanee, ma di una sola determinazione, legata ad un’unica causale: l’affermazione del RAGIONE_SOCIALE all’interno del territorio di Marcianise. Come volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’anticipata ed uni progettualità è sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione n
essendo, invece, necessaria la preventiva individuazione di elementi di dettaglio delle specifiche modalità di commissione delle azioni e, meno che mai, la previsione minuziosa dello sviluppo dell’iter criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’identità del bene giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficie ad offrire dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista uno scopo determiNOME, che costituisce l’indefettibile presupposto per riconoscimento della continuazione. E tale affermazione di principio conserva validità anche in riferimento alle posizioni di quanti siano organici ad associazi di stampo mafioso, i quali, per quanto genericamente determinati a svolgere i compiti criminosi loro assegnati, devono anch’essi essersi prefigurati, almeno nel linee generali, ed aver voluto commettere tutti i reati poi realizzati sin d momento antecedente la consumazione del primo.
Sulla base di tali rilievi si è escluso, (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bo Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, COGNOME, Rv. 240489) la configurabilità della continuazione tra il reato associativo e quei reati fine, qua omicidi in danno di esponenti rivali o, di altri oppositori del potere mafioso, se illeciti, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed ess finalizzati al rafforzamento del medesimo, non risultino programmati in via originaria, ma deliberati sulla spinta di esigenze contingenti ed occasionali, preventivamente raffigurate dal soggetto agente. Parimenti, si è ritenuto ch anche la corrispondenza del movente ispiratore delle singole condotte omicidiarie non sia sufficiente per poter ravvisare l’unicità del disegno criminoso, quando proposito non sia qualificato da specificità e concretezza nella prefigurazione de singole azioni esecutive (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307).
L’ordinanza impugnata, pur richiamando in premessa gli illustrati principi, non risulta essere adeguatamente e logicamente motivata e non resiste, pertanto alle censure formulate in ricorso.
Il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazion ha fatto riferimento a categorie astratte, quali la distanza temporale tra gli ep delittuosi, ritenuta “notevole” nonostante almeno tra alcune violazioni sia ass contenuta, una non meglio precisata “peculiarità dei moventi” ed il caratter
generico della preventiva ideazione, pur considerata espressione della strategi del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza del condanNOME. Avrebbe dovuto, invece, per non incorrere in un apparato giustificativo della decisione caratterizzato da apoditticità delle argomentazioni, indicare specificamente su quali element fattuali, desunti dalle sentenze in esecuzione, ha fondato la convinzione che condanNOME abbia commesso i reati di cui è stata chiesta l’unificazione non i esecuzione di un disegno criminoso unitario e deliberato sin dalla consumazione del primo reato, ma sulla scorta di risoluzioni distinte assunte al momento sul base di circostanze contingenti ed occasionali ed abbia conseguentemente commesso più violazioni, ognuna delle quali caratterizzate da una differente genes e da finalità autonome.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli affinché provveda a nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lac motivazionali.
È, infine, il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 del Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio d l’annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l’ordinanza di rigetto de richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò per l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, Ufficio GIP.
Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2024.