Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47380 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOCERA INFERIORE il 26/10/1985
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettefrserrtite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repub presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di gi dell’esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro se esecutive (di cui le prime tre già oggetto di unificazione in executivis).
Detto Tribunale ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto di cui 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, giudicato con la sentenza sub 1) dell’ordinanza, ha applic sulla pena inflitta con la stessa gli aumenti di pena per le fattispecie di cui alle altre sen cui in parte già determinati o in sede cognitiva o dalla precedente ordinanza di applicazione d continuazione, così pervenendo alla pena complessiva di anni tre di reclusione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizi motivazione.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale a quo, nel riconoscere il vincolo della continuazione anche con riguardo alla sentenza sub 4, ha operato un aumento di mesi 5 e giorni 15 di reclusione per il delitto di evasione ritenuto più grave di cui a detta sentenza e altri 5 mesi e gio reclusione per le ulteriori 11 evasioni, nella misura di 15 giorni di reclusione per ogni eva Sostanzialmente calcolando un doppio aumento di pena per detta continuazione e comunque dando vita ad un aumento di pena per l’evasione più grave sproporzionato e senza dubbio non giustificato.
Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapp scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, indi quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013 depositato il 2014, COGNOME, Rv. 259030). Ed inoltre·ha affermato che il giudice dell’esecuzion
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deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati ogget del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concis caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Ris Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice – in quanto titolare di un p discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è te motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entit singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rend possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo dell base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279316).
Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte – Sez. U, n. 47127 del 24/06/202 COGNOME, Rv. 282269 – 01 – che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, ch tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individua reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impe motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli s tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra l anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti d pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U n.7930/95, Rv.201549-01).
1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Tribunale di Nocera Inferiore non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati.
Invero, come dà atto la stessa ordinanza in esame, risulta essere intervenuta in sed esecutiva una precedente ordinanza, in data 1/02/2021, che riuniva in continuazione i reati cui alle sentenze sub 1, 2 e 3 dell’ordinanza.
In questa sede è stata, quindi, estesa l’unificazione in executivis anche ai delitti di evasione di cui alla condanna sub 4.
Nell’effettuare, però, tale estensione il Tribunale a quo non spiega, se non genericamente con riferimento alla protrazione dell’allontanamento dal domicilio per oltre tre ore, senza operare alcuna comparazione con le altre evasioni specificandone le modalità, per quale motivo il delitto di evasione ritenuto più grave vada sanzionato non solo con un aumento di pena be superiore a quello inflitto per analoga fattispecie di cui alla sentenza sub 3) (quantificato precedente ordinanza in mesi 1 e giorni 15 di reclusione), ma altresì con l’equivalente della p complessiva delle altre evasioni (già determinata dal giudice della cognizione), dando, peralt atto del fatto che l’aumento di pena per detto delitto tiene conto dell’avvenuto riconoscim delle circostanze attenuanti generiche.
Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all’annullamento dell’ordina impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indi Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, gius sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.