Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 12/12/1974
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letteherrtIte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale d Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ave in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento di istanza avanzata nell’interess NOME COGNOME ha disposto l’unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui a due sentenze pass in giudicato, individuando il delitto più grave in quello di bancarotta fraudolenta patrimon cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Noia, per il quale essere stata inflitta la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e aument detta pena, per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza del del Tribunale di Avellino, di mesi otto di reclusione, tenuto conto del rito abbreviato (giung quindi, alla pena finale di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione).
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore NOME COGNOME deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’entità dell’aumento di pena applicato in executivis, a fronte di una pena originaria contenuta per la fattispecie oggetto di continuazione, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Se è vero che le Sezioni Unite di questa Corte – Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01 – hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rili continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determi la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve an calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. E’ an vero che le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia appena menzionata, hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’e degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di pro tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di p (conformemente a Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01); e che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pen base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose ser
omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi appena indicati. Invero, dopo avere sottolineato che le condotte delittuose di cui all’unificazione sono se ed omogenee, trattandosi di bancarotte fraudolente patrimoniali commesse in un medesimo arco temporale (2009-2014) e, pertanto, verosimilmente finalizzate a trarre un vantaggio economico dal fallimento delle società, tenuto anche conto della modalità esecutiva della condot caratterizzata da sistematicità e ripetitività nella distrazione dei proventi dell’attività ov distrazione o dissimulazione di merce e macchinari, applica un aumento di pena senza dubbio contenuto in relazione alla distrazione di beni e risorse per un valore complessivo pan a ci euro 2.902.528, e, comunque, tale da non richiedere una specifica motivazione a fronte dell complessive argomentazioni appena evidenziate.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.