Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26543 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro Forlì ha rigettato, in executivis, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali NOME COGNOME ha riportato tre distinte condanne.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione rigettato l’istanza omettendo, da un canto, di considerare che, una volta riconosciuta la riconducibilità dei delitti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed estorsione al medesimo disegno criminoso, la pena complessivamente irrogata a tale titolo avrebbe dovuto essere necessariamente ridotta ed escludendo, dall’altro, la continuazione tra il delitto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quello finalizzato alla commissione di rapine sulla scorta di argomentazioni – afferenti, tra l’altro, all’amplissimo iato temporale che separa le condotte – che non tengono conto di distinta decisione, sia pure non irrevocabile, che ha riconosciuto l’esistenza di analogo vincolo tra i reati di tentato omicidio ed estorsione, dei quali egli si reso autore a distanza di sette anni, e che è stata ritualmente versata agli atti dell’incidente di esecuzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nei limiti che saranno indicati, fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fi dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc, pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenzial (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).
(
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione del condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tenden delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzioNOMErio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati s successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai criteri ermeneutici testé enunciati, laddove, specificamente, ha illustrato le ragioni
ostative alla mitigazione della pena complessivamente inflitta all’odierno ricorrente in relazione ai reati di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed estorsione aggravata.
COGNOME, collaboratore di giustizia, è stato, invero, condanNOME, con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2016, divenuta irrevocabile il 17 aprile 2019, alla pena di sei anni di reclusione per i reati di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, estorsione aggravata consumata e tentata, concorso in omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di armi, occultamento di cadavere, costituzione, direzione e finanziamento di RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (condotte realizzate dal luglio 2012 sino al marzo 2015).
Successivamente, è stato condanNOME alla pena di due anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione e 2.800 euro di multa, con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2020, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 2020, quale autore di due ulteriori episodi di tentata estorsione, commessi tra ottobre del 2014 e luglio del 2014, ovvero in arco temporale ricompreso in quello interessato dai reati accertati con l’altra sentenza.
Il giudice dell’esecuzione, nel vagliare l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha rilevato che, quantunque le diverse fattispecie estorsive, accertate nell’ambito dei diversi procedimenti, possano ritenersi espressione del medesimo disegno criminoso in quanto commesse nell’attuazione del programma dell’RAGIONE_SOCIALE, nella quale COGNOME, al tempo, militava, l’invocata rideterminazione della pena è preclusa dal fatto che il giudice della cognizione, all’atto di determinare la pena per tutti i reati accertati con la sentenza del aprile 2016, omise, erroneamente, di applicare gli aumenti per la continuazione rispetto alla pena base, fissata per il più grave delitto di omicidio, sicch sarebbe, di fatto, impossibile individuare il parametro a partire dal quale stimare gli aumenti per le tentate estorsioni oggetto di autonoma e successiva condanna, reati-satellite del disegno criminoso sorto all’atto dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE.
Il ragionamento è viziato, perché non tiene conto del fatto che il Giudice dell’udienza preliminare, con la sentenza del 6 aprile 2016, sancì l’esistenza di una programmazione criminosa unitaria che avvince tutti i reati ivi contestati, a partire dall’omicidio volontario, che ritenne essere legato dal vincolo della continuazione anche con le estorsioni ivi oggetto di addebito, oltre che con il delitto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Rebus sic stantibus, è evidente che, una volta riconosciuto che le estorsioni accertate con la sentenza del 20 luglio 2020 sono espressione del medesimo disegno criminoso dal quale sono scaturiti alcuni dei reati accertati con la
sentenza del 6 aprile 2016, si perviene, per necessità logica, ad individuar unico disegno criminoso, che avvince tutti i reati accertati con le due sente nell’ambito del quale il reato più grave è quello di omicidio, con consegue necessità di rideterminare la pena per tutti i reati-satellite, ivi compres accertati con la sentenza del 20 luglio 2020.
Le precedenti considerazioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Catanzaro affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 1 del 2013), ad un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esente dal riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Catanzaro – Ufficio G.I.P..
Così deciso il 22/03/2023.