Reato Continuato: Come si Motiva l’Aumento di Pena?
La corretta determinazione della pena in caso di reato continuato è una questione centrale nel diritto penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, offrendo importanti chiarimenti sull’obbligo di motivazione che grava sul giudice. La pronuncia analizza come calcolare gli aumenti di pena per i cosiddetti “reati satellite”, seguendo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza “Pizzone”.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due persone condannate per una serie di gravi reati, tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. La loro vicenda processuale era già complessa: una precedente sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione di merito limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva quindi rideterminato la pena. Gli imputati, tuttavia, hanno nuovamente impugnato la decisione, lamentando che gli aumenti di pena applicati per il reato continuato non fossero stati adeguatamente motivati.
La Disciplina del Reato Continuato e l’Obbligo di Motivazione
L’articolo 81 del codice penale disciplina il reato continuato, prevedendo che chi, con un unico disegno criminoso, commette più reati, è punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Le Sezioni Unite, con la sentenza “Pizzone” del 2021, hanno stabilito un principio fondamentale: il giudice deve:
1. Individuare il reato più grave e fissare la pena base.
2. Calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Questo obbligo serve a garantire la trasparenza e la controllabilità della decisione del giudice, assicurando che la pena sia proporzionata e che non si trasformi in un mero cumulo materiale delle pene previste per ogni singolo reato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli generici e riproduttivi di censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice di merito. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite. In particolare, ha valorizzato elementi specifici per giustificare gli aumenti di pena:
* Per una ricorrente, è stato considerato il ruolo centrale nell’attività illecita di estorsione, il suo carattere “redditizio” e la commissione di un reato mentre era già sottoposta ad altre prescrizioni.
* Per l’altro ricorrente, è stata sottolineata la gravità delle condotte di spaccio, caratterizzate dalla loro reiterazione.
La Corte ha poi aggiunto un’importante precisazione: il grado di dettaglio richiesto nella motivazione è correlato all’entità degli aumenti di pena. Se gli aumenti sono minimi e si riferiscono a reati omogenei, come nel caso di specie, l’onere motivazionale può considerarsi assolto anche in modo implicito. L’importante è che la decisione rispetti i limiti legali (l’aumento totale non può superare il triplo della pena base) e il principio di proporzionalità, evitando un mascherato cumulo materiale di pene. La Corte d’Appello, secondo gli Ermellini, ha rispettato questi criteri.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale sul reato continuato, confermando l’imprescindibile necessità di motivare ogni singolo aumento di pena per i reati satellite. Tuttavia, introduce un criterio di flessibilità, legando il livello di dettaglio della motivazione all’entità concreta dell’aumento. Questa precisazione è di fondamentale importanza pratica: da un lato, guida i giudici nella stesura delle sentenze, indicando che per aumenti minimi può bastare una motivazione sintetica; dall’altro, orienta gli avvocati, chiarendo che un ricorso basato su una presunta carenza di motivazione ha poche possibilità di successo se l’aumento di pena è stato contenuto e giustificato dalla gravità dei fatti, seppur implicitamente.
In caso di reato continuato, il giudice deve motivare l’aumento di pena per ogni singolo reato satellite?
Sì, il giudice ha l’obbligo di individuare il reato più grave, stabilire la pena base e, successivamente, calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite.
Quanto deve essere dettagliata la motivazione per l’aumento di pena nel reato continuato?
Il livello di dettaglio della motivazione è correlato all’entità dell’aumento di pena. Per aumenti minimi, specialmente in presenza di reati omogenei, la motivazione può essere anche implicita, purché sia possibile verificare il rispetto della proporzionalità e dei limiti di legge.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è ritenuto generico e riproduttivo di censure già esaminate?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOMENOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/08/1980
NOME COGNOME nato il 01/07/1978
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questo Corte con sentenza del 16 luglio 2021, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito in punto di determinazione del trattamento punitivo con riferimento agli aumenti per la continuazione apportati alla pena inflitta agli imputati.
In ossequio ai criteri interpretativi tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza COGNOME, i giudici del merito hanno valorizzato, quanto alla COGNOME il ruolo della ricorrente, in relazione al reato associativo di cui all’art. 416-bis co pen. e, con riferimento ai reati di estorsione, la centralità dell’imputata nell’attivi illecita e il suo carattere redditizio, infine, con riferimento al reato di cui al c 92) la circostanza che il reato fosse stato commesso mentre la ricorrente si trovava sottoposto a prescrizioni, quindi violandone il contenuto.
Quanto al COGNOME, la Corte di merito ha sottolineato la gravità delle condotte di spaccio per la loro reiterazione.
In entrambi i casi è evidente che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeci accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che no sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
L’onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto nella sentenza impugnata, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave rispettivamente ascritta.
Considerato, infine, che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024