Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di VARESE
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Varese – quale Giudice dell’esecuzione – ha deciso l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME, il quale aveva domandato l’applicazione dell’istituto della continuazione in executivis, con riferimento a diverse condanne intervenute a suo carico per reati contro il patrimonio, commessi entro un arco temporale complessivamente pari a circa quattro anni e in diversi luoghi della Lombardia. Il Giudice dell’esecuzione, dunque, ha riconosciuto il vincolo della continuazione, limitatamente ai reati sussunti nelle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 25/05/2016, dal Tribunale di Varese il 18/11/2016, dal Tribunale di Varese il 25/11/2016, dal Tribunale di Varese il 19/12/2016, dal Tribunale di Varese il 06/04/2018 e dal Tribunale di Busto Arsizio il 28/09/2018; all’esito, l pena complessiva è stata rideterminata – in relazione a tale gruppo di condanne in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Sondrio ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati per i quali COGNOME è stato condannato con le sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 07/11/2013 e del 18/03/2014, così rideterminando la pena complessiva – in relazione a tali pronunce – in anni undici e mesi undici di reclusione ed euro 400,00 di multa e, infine, ha disatteso le ulteriori richieste formulate dal condannato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., con conseguente ingiustificato mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Varese del 21/06/2018, passata in giudicato il 12/03/2019 (condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod, pen., commesso in Venegono Superiore il 18/07/2014) e i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese del 22/05/2016, passata in giudicato il 20/04/2017 [condanna alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 624-625, prim comma n. 2) cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi tra il 16/01/2015 e il 13/03/2015 (nei luoghi indicati nella relativa
rubrica), poi confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 03/02/2017], entrambe ricomprese nel primo gruppo di sentenze, nonché manifesta illogicità e mancanza di motivazione sul punto e, consequenzialmente, vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con conseguente ingiustificato mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i reati di cui:
alla sentenza del Tribunale di Milano dei 22/10/2018, passata in giudicato il 24/09/2019, (condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa, per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., commesso in Cesate i 02/09/2011);
alla sentenza del Tribunale di Varese del 17/05/2018, passata in giudicato il 25/05/2021 [condanna alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 100,00 di multa, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Tradate, dal 18/08/2011 al 10/01/2012);
alla sentenza del Tribunale di Como del 14.3.2014, passata in giudicato il 01/11/2015 (condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2) e n. 7) cod. pen., commesso in Fino Mornasco il 09/01/2011],
nonché manifesta illogicità e mancanza di motivazione sul punto e, in conseguenza, vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il provvedimento impugnato contiene una ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici stabiliti dalla Corte di cassazione, avendo esso valorizzato l’impossibilità di ricondurre le condotte illecite ad una unica ed originaria determinazione criminosa, per essere le stesse, invece, il frutto di una volizione estemporanea. Non sono stati forniti chiarimenti, del resto, in ordine all’esistenza di una preventiva ideazione unitaria delle plurime condotte – delle quali, peraltro, non è provata l’omogeneità comportamentale – snodatesi nell’arco di un apprezzabile periodo di tempo. I reati, infine, sono stati posti in essere talvolta singolarmente, altre volte in concorso co persone diverse, nonché in località diverse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato – in tema di reato continuato che l’unicità del disegno criminoso postula l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettua sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione – fin dall’epoca della commissione del primo episodio – di tutti successivi fatti, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso deve quindi essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale, riscontrabili tra le divers fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere l preventiva programmazione dei reati ed emerga, al contrario, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente, rispetto a quelli cronologicamente anteriori (fra tante, si veda Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di per sé, il caratterist elemento intellettivo (unità di ideazione, che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita – anche in sede di esecuzione, non diversamente rispetto a quanto accade nel processo di cognizione – di una approfondita verifica in ordine alla sussistenza di concreti indicatori (quali l’omogeneità delle violazion e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) del fatto che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi rea risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Tanto premesso, in punto di corretto inquadramento giuridico della dedotta questione, deve sottolinearsi come il Tribunale abbia ragionevolmente argomentato, quanto alla impossibilità di ritenere i sopra indicati reati uniti da u medesimo disegno criminoso. Secondo quanto esposto in parte narrativa, infatti, i due motivi fanno riferimento a sentenze inserite nel primo e nel terzo gruppo di
condanne riportate nell’incidente di esecuzione.
3.1. Con riferimento al primo gruppo di pronunce, il Tribunale di Varese ha unificato fra loro una serie di condanne conseguenti alla commissione di reati contro il patrimonio, che si sono dipanati entro un ristretto lasso temporale (dal dicembre del 2014 all’aprile del 2015), che sono stati perpetrati in un contesto territoriale sostanzialmente unitario (entro i confini della provincia di Varese) che si presentano omogenei, quanto al bene giuridico aggredito. Tali elementi, del tutto correttamente, sono stati reputati evocativi della sussistenza di una unitaria volizione preventiva. Da tale unificazione è stata esclusa la tentata rapina commessa in Varese il 18/07/2014, giudicata dal locale Tribunale con sentenza del 21/06/2018. Di tale fatto, la difesa invoca parimenti l’unificazione, rispetto fatti che hanno dato origine alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, oggetto invece di unificazione.
3.2. Il ricorrente, nel censurare, sul punto specifico, la motivazione dell’ordinanza impugnata, elude però il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, non riuscendo a oltrepassare la soglia della mera critica assertiva e confutativa, dunque senza addurre elementi genuinamente di sostegno, rispetto alla tesi della sussistenza della preventiva unica ideazione. Il ricorso, infatti limita a ribadire l’omogeneità del bene giuridico aggredito, nonché la pretesa contiguità spazio-temporale riscontrabile fra gli episodi. Non apporta, però, alcun elemento di seria critica, rispetto al provvedimento avversato, con il quale sembra, in realtà non confrontarsi adeguatamente.
A fronte dell’affermazione posta a fondamento della decisione, inerente al profilo della oggettiva distanza temporale intercorrente, fra la tentata rapin risalente al luglio del 2014 e gli altri fatti unificati, tutti collocati a pa dicembre del medesimo anno, alcun fondato argomento adduce il ricorrente, arrestandosi a una censura solo confutativa, che non è in grado di disarticolare la saldezza del provvedimento impugnato.
La doglianza sussunta nel secondo motivo attiene alle sentenze del terzo gruppo, cumulativamente indicate nell’incidente di esecuzione, in relazione alle quali il Tribunale di Varese ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione in quanto non si ravvisano aspetti di contiguità di tipo spaziale e temporale, trattandosi di fatti che si sono snodati entro un ampio arco temporale (dal gennaio 2011 al gennaio 2012), collocandosi in diversi contesti geografici (nelle province di Varese, Como e Milano) e che si sono concretizzati secondo differenti modalità operative (tanto da apparire espressivi di una generica propensione personale alla delinquenza, piuttosto che frutto di una volizione unitaria antecedente).
4.1. A fronte di tale apparato motivazionale logico e coerente, privo del pur
minimo spunto di contraddittorietà e, quindi, meritevole di rimanere immune da censure in sede di legittimità, la difesa propone una critica meramente assertiva, semplicemente volta alla riaffermazione della sussistenza dell’invocato disegno criminoso unitario.
4.2. Giova rammentare, allora, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se que ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv 235507).
Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo seguito da tale giudic accertando se questlultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione .
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
COGNOME Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese w COGNOME : COGNOME C3) .3 4 C t – -1 COGNOME processuali. …- COGNOME rl 5)— ° cc, e4 9 – ·., Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024. o e t5 ‘-c