Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29726 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
RITENUTO IN FATTO
La Corte territoriale ha ritenuto che la distanza temporale tra il fatto oggetto della prima sentenza e i fatti oggetto della seconda, peraltro segnata da un periodo di detenzione dell’imputato tra il 02/02/2021 e il 25/03/2021, valso certamente ad interrompere la condotta criminosa, fosse un elemento incompatibile con la preordinazione precedente alla prima delle condotte e avente ad oggetto anche quelle realizzate diversi mesi dopo la sua scarcerazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOMECOGNOME articolando due motivi.
2.1 Con il primo lamenta contraddittorietà, illogicità manifesta e omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese, confermata sul punto dalla Corte di appello di Milano, e poi divenuta irrevocabile il
– Relatore –
Sent. n. sez. 2095/2025
CC – 13/06/2025
30/04/2024, era stata riconosciuta la continuazione tra una pluralità di reati in essa esaminati sulla scorta della circostanza che XXXXX era inserito da tempo nel circuito criminale legato alla tossicodipendenza. E sulla base di queste considerazioni del giudice della cognizione, che il giudice dell’esecuzione ha pretermesso, venivano in evidenza gli elementi di un unico disegno criminoso.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt, 666 e 671 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha escluso la continuazione in ragione della distanza di dieci mesi tra il fatto oggetto della prima sentenza e il primo di quelli oggetto della seconda sentenza e non si confronta con quanto statuito nella sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 30/04/2024, che ha ritenuto la continuazione tra piø condotte commesse nell’arco di una distanza temporale del tutto analoga a quella ritenuta insufficiente dal giudice dell’esecuzione, e peraltro realizzate in luoghi diversi e con soggetti concorrenti diversi.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
2. Ai fini dell’esame del primo motivo di censura che lamenta violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., bisogna premettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME Rv. 270074).
L’unicità del disegno criminoso richiede, dunque, un’anticipata ideazione di piø violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, ancorchØ nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632).
Peraltro, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima e preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, fosse tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di piø reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla
giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490).
Pertanto, il giudice dell’esecuzione nel pronunciarsi a seguito di istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione Ł chiamato a effettuare un completo accertamento di tutti gli indicatori e a valorizzare gli stessi nel riconoscimento o meno del vincolo. Lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragioni dell’esclusione, qualora gli elementi non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere.
La Corte di appello di Milano ha dato corretto applicazione a questi principi, anzitutto esaminando tipologia e modalità esecutive di ciascuna condotta oggetto della richiesta di riconoscimento del vincolo, e quindi evidenziando che, pur trattandosi sempre di reati analoghi e nelle medesime località, tra la condotta oggetto della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese, irrevocabile dal 22/07/2021 e tutte le altre già avvinte dalla continuazione e di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile il 30/04/2024 intercorre uno stacco temporale di nove mesi con un periodo di alcuni mesi trascorsi in detenzione.
I giudici di merito hanno sottolineato che la preordinazione in un unico disegno delle condotte analoghe commesse a partire dal 19/11/2021 fino al 02/11/2022 non poteva ricomprendere la singola condotta antecedente del 02/02/2021 e che ai fini del riconoscimento della continuazione sarebbe stato necessario acquisire specifici elementi che dimostrassero che la programmazione dei delitti commessi dal 19/11/2021 fino al 02/11/2022 fosse antecedente e connessa alla commissione della condotta del 02/02/2021.
Con percorso logico aderente alle evidenze consacrate nelle sentenze irrevocabili, la Corte territoriale non aveva ravvisato indizi di questa previa programmazione.
A fronte di specifica allegazione sullo stato di tossicodipendenza del condannato, ha poi analizzato tale fattore e motivatamente ne ha escluso la rilevanza (cfr.Sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864 – 01).
Seppure sinteticamente le condizioni di tossicodipendenza sono richiamate e comparate con la natura e le modalità delle condotte che appaiono connotate dall’esigenza di reperire proventi attraverso modalità illecite; esigenza maturata in occasione della prima condotta e poi nuovamente insorta quando sono state programmate le condotte successive a dieci mesi di distanza.
Sulla base di questi dati con percorso logico persuasivo e immune da vizi la Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare una mera tendenza a delinquere.
SicchØ il primo motivo di censura appare infondato.
Inammissibile Ł invece il secondo motivo di censura con il quale si lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha applicato i criteri seguiti dalla sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 30/04/2024, che ha ritenuto la continuazione tra piø condotte commesse nell’arco di una distanza temporale del tutto analoga a quella ritenuta insufficiente dal giudice dell’esecuzione, e peraltro realizzate in luoghi diversi e con soggetti concorrenti diversi.
E difatti il giudice dell’esecuzione non poteva considerarsi vincolato da un dato di mera equivalenza delle distanze temporali per ravvisare un allargamento a ritroso del disegno criminoso già riconosciuto, tanto piø che l’interessato non ha enucleato nØ allegato concreti indici rivelatori di una programmazione piø risalente di quella accertata dalla sentenza già passata in giudicato per i fatti commessi a partire dal 19/11/2021, e si Ł invece limitato ad evocare argomenti di natura valutativa non decisivi sul piano dimostrativo.
Il ricorso, pertanto, Ł complessivamente infondato e va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME