Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12367 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 18 ottobre 2022 del Tribunale di Ancona che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commesso il 10 gennaio 1992 in Cinisello Balsamo, giudicato dal Tribunale di Monza con sentenza del 2 dicembre 1993, definitiva il 20 luglio 1996;
a più reati di ricettazione, di falso in scrittura privata, abbandono di persona minori o incapaci e falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative, 648, 485, 591, 477 e 482 cod. pen., commessi fino al 13 agosto 1991 e riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 novembre 1994, definitiva il 19 giugno 1995;
al reato di associazione per delinquere e a più reati di ricettazione e falsità commessa dal privato in atti pubblici e in certificati o autorizzazioni amministrative, ai sensi degli artt. 416, 648, 476, 477 e 482 cod. pen., commessi tra il 1991 e il 1993, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dal Corte di appello di Milano con sentenza del 4 aprile 1995, definitiva il 30 maggio 1996;
a due reati di ricettazione e al reato di sostituzione di persona, ai sensi degli artt. 648 e 494 cod. pen., commessi nel mese di luglio 1991 e riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 26 aprile 1995, definitiva il 19 gennaio 1996;
al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), commesso da maggio a dicembre 1990 in Cuneo, giudicato dalla Pretura di Cuneo con sentenza del 7 dicembre 1995, definitiva il 7 maggio 1996;
ai reati di ricettazione e falsità in scrittura privata, ai sensi degli artt. e 485 cod. pen., commesso il 30 settembre 1991 in Borgo San NOME, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Pretura di Firenze, sez. dist. di Borgo San NOME, con sentenza emessa in data 1 marzo 1996, definitiva il 30 marzo 1996;
7) al reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., commesso il 9 ottobre 1990 in Cuneo, giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 27 marzo 1996, definitiva il 7 giugno 1996;
ai reati di ricettazione e falsità in testamento olografo, cambiale o titoli d credito, ai sensi degli artt. 648 e 491 cod. pen., commessi il 7 luglio 1992 in Lucca, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 17 aprile 1996, definitiva il 2 giugno 1996;
a due reati di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commessi il 16 maggio 1989 in Imperia, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 18 aprile 1996, definitiva il 22 giugno 1996;
ai reati di ricettazione e falso in scrittura privata, ai sensi degli artt. e 485 cod. pen., commessi il 7 luglio 1992, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dalla Pretura di Firenze con sentenza dell’8 maggio 1996, definitiva il 5 ottobre 1996;
ai reati di falsità in scrittura privata e falsità in testamento olograf cambiali e titoli di credito, ai sensi degli artt. 485 e 491 cod. pen., commessi fino al 27 febbraio 1992 in Cantù, e ai reati di uso di atto falso e sostituzione di persona, ai sensi degli artt. 489 e 494 cod. pen., commessi nel mese di dicembre 1991 in Cantù, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dalla Pretura di Como, sez. dist. di Cantù, con sentenza del 10 maggio 1996, definitiva il 6 giugno 1996;
a due reati di ricettazione e al reato di falsità in testamento olografo, cambiali e titoli di credito, ai sensi degli artt. 648 e 491 cod. pen., commessi il dicembre 1991 e il 29 maggio 1992 in Lecco e Merate, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 giugno 1996, definitiva il 31 luglio 1996;
13) al reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., commesso nel mese di febbraio 1991 in Girifalco, giudicato dalla Pretura di Catanzaro, sez. dist. di Borgia, con sentenza dell’8 luglio 1996, definitiva il 5 dicembre 1998;
14) ai reati di ricettazione, truffa e ingiuria, ai sensi degli artt. 648, 640 e 5 cod. pen., commessi il 25 maggio 1992 in Billabio, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dalla Pretura di Lecco con sentenza divenuta definitiva il 12 novembre 1996;
15) al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commesso 1’8 luglio 1992 in Campione d’Italia, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dalla Pretura di Como con sentenza del 4 ottobre 1996, definitiva il 4 aprile 1997;
16) ai reati di ricettazione, falsità in scrittura privata e falsità in testame olografo, cambiale e titoli di credito, ai sensi degli artt. 648, 485 e 491 cod. pen.
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commessi il 31 luglio 1992 in Castellanza, riuniti dal vincolo della continuazione e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dalla Pretura di Busto Arsizio con senten del 24 ottobre 1996, definitiva il 22 settembre 1998;
17) ai reati di ricettazione, falsità in scrittura privata e falsità in testame olografo, cambiale e titoli di credito, ai sensi degli artt. 648, 485 e 491 cod. pen. commessi il 7 agosto 1991 in Arcore, riuniti dal vincolo della continuazione e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dalla Pretura di Monza con sentenza del 6 novembre 1996, definitiva il 25 dicembre 1996;
reati di cui all’art. 485 e 648 cod. pen. commessi il 7.8.91 e giudicati con sentenza del Pretore di Monza del 6.11.1996;
reato di cui all’art. 341 cod. pen. commesso il 20.12.1995 giudicato con sentenza del Pretore di Imperia del 13.3.1997;
reati di cui agli artt. 648 477, 482 cod. pen. commessi il 12.10.93 e il 12.10.93 giudicati dalla Corte di assise di Genova il 1.4.95;
reato di cui all’ad 648 cod. pen. commessi il 4.11.1981 e il 12.8.1992 giudicati dal Pretore di Monza con sentenza del 15.5.197
reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 17.6.192 in Gattico, giudicato dal Pretore di Novara il 21.5.1997;
reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 10.7.92 e giudicato dal Pretore di Chiavari, sezione distaccata di Rapallo, il 4.10.1997;
reato di cui all’art. 485, 648 e 640 cod. pen. commessi il 7.7.92 e giudicati dal Pretore di Firenze il 23.10.97;
più reati di cui all’art. 648, 485 e 494 cod. pen. commessi nel 1991 e giudicati dal Pretore di Imperia il 2.2.1998;
reato di cui all’art. 455 commesso il 3.3.94 a Como e giudicato dal Tribunale di Como il 4.3.1998;
i reati di cui agli artt. 648 e 640 commessi il 21.7.92 e giudicati dal Pretore di Brescia il 4.6.98;
il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 30.6.1992 e giudicato dalla Corte di appello di Milano il 10.6.96;
i reati di cui agli att. 491, 485, 640, 477 cod. pen. commessi il 15.3.91 a San Maro Argentano (Cosenza) giudicati dal Pretore di Cosenza sezione distaccata di San Marco Argentano;
il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso il 24.6.193 e giudicato dalla Corte di appello di Genova il 3.1.1998;
il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 11.7.92 a Brescia e giudicato dal Pretore di Brescia in data 8.4.1999.
il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 30.6.92 e 15.8.92 a Milano e giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 10.5.1999.
il reato di cui all’art. 648 commesso il 2.7.92 a Roma e giudicato dal Pretore di Roma il 1.6.1999;
il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 5.11.1991 fino al 12.11.1991 a Imperia e giudicato dal Tribunale di Imperia il 21.12.2000;
il reato di cui all’art. 630 cod. pen. commesso il 21.12.2000 a Imperia e giudicato dal Tribunale di Genova il 25.2.2002.
il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 2.7.92 a Imperia e giudicato dal Tribunale di Imperia il 24.5.2004;
il reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso il 9.7.92 a Ancona e giudicato dal Tribunale di Ancona il 14.2.2001.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l’omogeneità dei reati, il contenuto arco temporale nel quale erano stati realizzati gli illeciti, le medesime modalità esecutive delle condotte e la medesima esigenza di reperire denaro per soddisfare i propri bisogni.
Alcuni reati oggetto dell’istanza, inoltre, erano stati già riuniti tra loro vincolo della continuazione.
Il ricorrente, poi, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che alcune sentenze di condanna oggetto del titolo esecutivo non erano eseguibili in Italia, per le quali sarebbe stat necessario procedere allo scomputo.
Il giudice dell’esecuzione, infine, non avrebbe rideterminato le singole pene irrogate in ordine a reati non più previsti come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il ricorso appare inammissibile nella parte in cui contesta il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che l’istanza difettava dell prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merit si evinceva che i reati, commessi in un arco temporale molto ampio e in contesti territoriali diversi e in più casi molto distanti, per la loro natura, non poteva essere stati pianificati sul piano dell’esecuzione materiale in anticipo dal condannato.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Inoltre, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il mero fine di lucro è relativo al sol movente delle azioni delinquenziali e non può considerarsi elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso: in tema di esecuzione, infatti, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematic e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
1.2. Generica e come tale inammissibile è, altresì, la censura sulla mancata pronuncia relativa all’applicazione della disciplina del reato continuato con rifermento alle sentenze diverse da quelle n. 6, 7, 12, 1, 10, 14, 17, 19, 22, 21, 5, 2, 4, 3, 8, 11, 42, 34, 46 per le quali il giudice dell’esecuzione ha evidenziat trattarsi di “vicende pregresse o non eseguibili in Italia”, stante l’assenza d autosufficienza del ricorso sul punto con indicazione dei motivi specifici di contestazione di quanto scritto dal giudice dell’esecuzione.
1.3. Il ricorso, invece, deve considerarsi fondato nella parte in cui lamenta la mancata pronuncia sulla rideterminazione della pena di tutte quelle condanne oggetto dell’istanza che hanno a oggetto il reato di falsità in scrittura privata ex art. 485 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente a tale ultimo profilo.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punto concerngfe l’applicazione della legge n. 7 del 2016 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17/01/2024