Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34138 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13 febbraio 2024, il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata da NOME COGNOME, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Messina in data 19/02/2021, irrevocabile dal 13/12/2022, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod. pen., e alla sentenza della Corte di appello di Salerno del 03/05/2022, irrevocabile dal 14/03/2023, che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed C 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
I delitti, pur sostanzialmente omogenei, erano stati commessi in contesti temporali distanti tra loro, il primo nell’ottobre 2014 e il secondo in data 06/07/2015.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo che lamentava l’omessa motivazione sugli ulteriori indici rivelatori dell’unitarietà del disegno criminoso, diversi dal dato temporale: le concrete modalità dele truffe perpetrate su piattaforme elettroniche, il movente economico del ricavo di un vantaggio patrimoniale, l’identità del titolo di reato. La motivazione doveva comunque considerarsi insufficiente visto che il tempo trascorso tra i due fatti è di soli nove mesi.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, essendo stato omesso il compiuto esame di tutti gli indicatori rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. c.p
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01).
In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione
tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente
sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
A tali principi non si è conformato il provvedimento oggetto di ricorso; nelle sue premesse l’ordinanza ha richiamato tutti gli indicatori da valutare ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. ma , dopo avere evidenziato l’omogeneità delle violazioni, ha arrestato la sua analisi alla distanza temporale intercorrente tra i due fatti, apoditticamente indicata come incompatibile con la predeterminata programmazione unitaria, e senza procedere alla verifica dell’eventuale insussistenza degli altri indicatori costantemente proposti dall’elaborazione giurisprudenziale.
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio in cui il giudice dell’esecuzione dovrà rivalutare, secondo l’insegnamento impartito dalle sezioni unite (sentenza n. 28659/2017 sopra richiamata), tutti gli ulteriori indicatori che non sono stati presi in esame nel provvedimento cassato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa persona fisica.
Il Co l’ere estensore Così deciso, il 31 maggio 2024
Il Presidente