Reato Continuato: La Prova del Disegno Criminoso e il Fattore Tempo
L’istituto del reato continuato rappresenta un’ancora di salvezza per chi ha commesso più illeciti, consentendo di unificare le pene sotto il vincolo di un unico disegno criminoso. Tuttavia, ottenerne il riconoscimento, specialmente in fase esecutiva, non è un percorso scontato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce la necessità di una prova rigorosa, sottolineando come la distanza temporale tra i fatti possa diventare un ostacolo insormontabile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con diverse sentenze, presentava un’istanza al Tribunale competente in fase di esecuzione della pena. La richiesta era volta a ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, sostenendo che tutti gli illeciti fossero riconducibili a un medesimo e originario disegno criminoso. L’obiettivo era, evidentemente, ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, con l’unificazione delle pene inflitte.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’istituto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice dell’esecuzione. Gli argomenti presentati dal ricorrente sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’ perché in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sul tema.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire quali siano i criteri stringenti da seguire per accertare l’esistenza di una ‘volizione unitaria’ che leghi i diversi episodi criminali.
Le Motivazioni: I Criteri per Accertare il Reato Continuato
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni, che si allineano a un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659/2017). La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento del reato continuato non può basarsi su elementi generici, ma richiede un’approfondita verifica di indicatori concreti. Non è sufficiente che i reati siano simili o che vi sia qualche elemento comune.
Il giudice deve accertare la sussistenza di:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra le condotte.
* Modalità della condotta e sistematicità delle azioni.
* Abitudini di vita e programmazione.
Il punto cruciale, però, è la dimostrazione che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non possono essere considerati in continuazione i reati frutto di una determinazione ‘estemporanea’, cioè decisi di volta in volta.
Nel caso specifico, la Corte ha valorizzato la ‘rilevante distanza temporale’ tra i reati (ben otto mesi tra due di essi) come un indice fattuale che rende non illogica la conclusione del giudice di merito. Un lasso di tempo così ampio, secondo gli Ermellini, milita a sfavore dell’ipotesi di un’unica programmazione iniziale, suggerendo piuttosto che le decisioni criminali siano maturate in momenti diversi e distinti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: chi invoca il reato continuato ha l’onere di fornire prove concrete di un piano unitario e originario. La sola somiglianza tra i reati non basta. La distanza temporale, pur non essendo un criterio assoluto, assume un peso determinante nella valutazione del giudice. Una pausa significativa tra un’azione criminale e l’altra può essere interpretata come un’interruzione del disegno criminoso, dando vita a una nuova e autonoma deliberazione. Questa pronuncia consolida un orientamento rigoroso, volto a evitare un’applicazione automatica e ingiustificata di un istituto che prevede un trattamento di favore.
Quando si può parlare di reato continuato?
Si può parlare di reato continuato quando più reati sono il risultato di un medesimo disegno criminoso, ovvero quando i reati successivi al primo erano già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, prima della commissione del primo fatto.
Una notevole distanza di tempo tra due reati esclude automaticamente la continuazione?
Non la esclude automaticamente, ma una rilevante distanza temporale (come otto mesi nel caso di specie) è un forte indice di valutazione contro l’esistenza di una volizione unitaria. Rende quindi più difficile dimostrare che i reati facessero parte di un unico piano iniziale.
Quali sono i principali indicatori che il giudice valuta per riconoscere il reato continuato?
Il giudice deve verificare la presenza di concreti indicatori, tra cui: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita programmate, e soprattutto la prova che i reati successivi fossero già stati pianificati al momento del primo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a MESSINA il 12/12/1988
avverso l’ordinanza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimit punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unita (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: I riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concre indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziò-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stat programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut determinazione estemporanea), atteso che la rilevante distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizion unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, iato temporale che è apprezzabile anche tra i reati oggetto delle sentenze nn. 2 e 3, che sono divisi da ben otto mesi di distanza, il che r non manifestamente illogica la decisione impugnata anche con riferimento al rigetto del riconoscimento della continuazione relativamente a tali soli reati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente