Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione tra i seguenti reati:
usura aggravata ai sensi dell’art. 7 I. n. 203 del 1991, commesso dal 2009 fino al marzo 2011 in Isola di Capo Rizzuto, oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 12 ottobre 2006, irrevocabile il 25 maggio 2018;
associazione per delinquere di stampo mafioso, commesso dal 10 gennaio 2017 in Isola di Capo Rizzuto, giudicato con sentenza resa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 settembre 2021, irrevocabile il 10 dicembre 2022.
Disattendeva il giudice dell’esecuzione l’assunto difensivo secondo il quale l’NOME sarebbe e stato partecipe dell’omonimo clan già alla data in cui – appena diciottenne – aveva commesso il reato di usura, osservando che, nel procedimento c.d. “Insula”, conclusosi con la condanna per il suddetto reato, all’imputato era stato inizialmente contestato anche il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. imputazione da cui, tuttavia, egli era stato, poi, assolto in via definitiva.
Tale pronuncia irrevocabile di assoluzione smentiva, quindi, in radice la prospettata tesi della difesa, mentre le evidenze del successivo processo c.d. “Tisifone” dimostravano che l’organico inserimento dell’RAGIONE_SOCIALE nel sodalizio mafioso in questione – la cui operatività era stata compiutamente ricostruita nella sentenza relativa al ridetto processo a partire dal 1° gennaio 2017 – doveva farsi risalire a quest’ultima data.
Tale conclusione, proseguiva il giudice a quo, era avvalorata, tra l’altro, da una insuperabile considerazione logica, apparendo inverosimile che un sodale che si assumeva “battezzato” già nel 2009 ricevesse la seconda dote di ‘ndrangheta nel giugno 2018, a distanza di ben nove anni.
Né quanto detto, ad avviso della Corte di merito, era smentito dagli elementi posti a base del decreto applicativo di misura di prevenzione personale a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, atteso che tali elementi, conformemente ai parametri di valutazione propri del procedimento di prevenzione, esaurivano la loro valenza nella dimostrazione di una condizione di “appartenenza”, ben diversa dalla condotta di “partecipazione” contestata nel processo penale.
Il primo reato di usura, commesso negli anni 2009-2011, non poteva, in conclusione, essere sorretto, sul piano soggettivo, dal medesimo disegno criminoso che portò NOME COGNOME ad aderire all’omonimo sodalizio mafioso a far data dal 10 gennaio 2017.
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Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per mezzo del suo difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 125 cod. proc. pen. e gli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione non avrebbe correttamente valutato la peculiare posizione del ricorrente all’interno del clan RAGIONE_SOCIALE, in quanto, nell’escludere che egli, già nel 2009, anno in cui fu commesso il reato di usura aggravata, potesse considerarsi quale membro effettivo del sodalizio criminale, aveva omesso di valutare che il condannato era stato già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, attestante la sua appartenenza al suddetto sodalizio.
2.2 Con il secondo motivo, si reitera, sotto diverso profilo, la doglianza sulla motivazione del provvedimento in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 125 cod. proc. pen. e gli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
La difesa rimprovera al giudice di merito di aver negato la continuazione solo in base all’ampio arco temporale intercorso tra i due reati, senza, quindi, considerare gli altri indicatori dell’identico disegno criminoso quali le modalità dell condotta, le condizioni di tempo e di luogo in cui i reati vennero posti in essere, nonché la posizione rivestita da NOME COGNOME all’interno del clan, caratterizzata da una importante e progressiva ascesa in virtù dei vincoli parentali che lo legavano ai vertici del sodalizio.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Giova premettere che, secondo il più recente orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, si può ipotizzare la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e non dal momento in cui il sodalizio si è costituito (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01: in motivazione la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscirTno della
continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.; v. anche la successiva, conforme, Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; per l’orientamento meno recente, difforme, v. per tutte Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253 – 01).
Occorre, inoltre, rammentare, per quanto d’interesse, che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271512 – 01).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il giudice dell’esecuzione abbia fatto, nella specie, corretta applicazione dei principi enunciati.
3.1. L’asse portante del logico ragionamento seguito nell’ordinanza avversata è costituito dall’assoluzione dal reato associativo mafioso riportata da NOME COGNOME nel processo c.d. “Insula”, che si concluse, viceversa, con la sua condanna per il reato di usura aggravata dall’art. 7 I. n. 203 del 1991, commesso dal 2009 al 2011.
Tale assoluzione è stata del tutto ragionevolmente apprezzata alla stregua di dato processuale inconciliabile con un’adesione al sodalizio del ricorrente in coincidenza con la commissione del reato di usura, iniziata nel 2009, quando l’NOME, tra l’altro, era appena diciottenne; altrettanto ragionevolmente, e di conseguenza, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è stata reputata ostativa alla prospettata continuazione tra il reato-fine di usura aggravata e il reato-mezzo giudicato nel successivo processo c.d. “Tisifone”, tenuto conto non solo della distanza temporale tra i reati (circa otto anni dal 2009 al 10 gennaio 2017, data ricostruita come segnante l’inizio della partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE all’omonimo sodalizio), ma anche dell’assurdo concettuale di voler ricondurre un reato-fine a un reato-mezzo commesso dopo di esso.
Il lineare iter argomentativo addotto a sostegno della decisione censurata è stato, inoltre, corroborato da una non illogica considerazione – riposante sull’abbondante casistica giudiziaria relativa al “cursus honorum” degli affiliati alla ‘ndrangheta – circa l’inverosimiglianza dell’avere l’COGNOME ricevuto la seconda dote di ‘ndrangheta solo nel giugno 2018, se fosse stato vero, come sostenuto dalla difesa, che egli era stato “battezzato” (cioè, aveva fatto ingresso nel clan) ben nove anni prima, nell’anno 2009.
3.2. In sintonia con il richiamato insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte di merito ha, poi, confutato la prospettazione difensiva circa la rilevanza, per la dimostrazione dell’appartenenza associativa di NOME già alla data di commissione del reato di usura, del decreto con il quale il Tribunale di Crotone aveva applicato in data 23 giugno 2017 al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Va, ancora una volta, ribadito sul punto che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, si distingue dal concetto di “partecipazione”, rilevante per l’affermazione di penale responsabilità, in quanto il primo comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi; discende, quale conseguenza di tale distinzione, che l’assoluzione, in sede penale, dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude un’autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell’inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 01).
Anche alla luce di quest’ultima precisazione, che, evidentemente, ricalca quanto accaduto nel caso di specie, l’ordinanza impugnata deve ritenersi immune da vizi logico-giuridici, mentre le censure dedotte tradiscono un approccio eminentemente rivalutativo e assertivo, oltre che infondato in diritto nella parte in cui prospettano una forzata ed errata assimilazione e sovrapponibilità dei distinti concetti di “appartenenza” al clan, valido per le misure di prevenzione, e “partecipazione” ad una associazione mafiosa.
Dal rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024