Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARLETTA il 07/06/1980
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette~e le conclusioni del PG
è
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale dell Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giu dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME dirett ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a quattro sentenze specificamente in essa indicate.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME deducendo vizio di motivazione.
Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui sentenze indicate nell’istanza, omogenei, unificabili quantomeno quelli di cui alle due pri sentenze poiché intervallati da un lasso temporale di soli quindici giorni. Osserva che in entram le sentenze in ultimo menzionate è stata ritenuta la continuazione tra i fatti di reato dalle s giudicati, ossia tra i fatti di reato del 30 novembre 2015 e del 22 gennaio 2016 (prima sentenza e tra le evasioni del 5 febbraio 2016 e 9 febbraio 2016 (seconda sentenza) e che, pertanto, è assolutamente illogico affermare l’insussistenza del medesimo disegno criminoso tra le quattro evasioni, connotate altresì dalla medesima causale (essendosi in tutti e quattro i casi COGNOME allontanato per stare vicino alla moglie e ai figli), come da ordinanza impugnata. Sottolinea c la continuazione già è stata ravvisata dal Giudice dell’esecuzione con riguardo ai fatti (violaz di misure di prevenzione) di cui alla terza e alla quarta sentenza e che la stessa poteva esse estesa ai reati di cui a tutte le sentenze esecutive, accomunati da identica causale (la necessi sentita dal condannato di ricongiungersi con la famiglia).
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnat
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che:
il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza d concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità s temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abit programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fi valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino com
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frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina d reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essen sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’ide analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto cri unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistema contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356; senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, COGNOME, Rv. 275451).
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto co argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.
Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che tra i reati – di evas – di cui alla prima e seconda sentenza, commessi rispettivamente il 30 novembre 2015 e il 22 gennaio 2016, i primi, e il 5 e il 9 febbraio 2016, i secondi, e quelli – di violazione di m prevenzione – di cui alla terza e alla quarta sentenza, commessi il 29 marzo 2017 e 1’11 april 2017, già oggetto di unificazione in sede esecutiva, vi è una distanza temporale di oltre un ann Sottolinea, inoltre, che la tipologia delle violazioni (allontanamento dal luogo della deten domiciliare) denota una determinazione estemporanea e derivante dalle circostanze verificatesi ogni volta che COGNOME ha violato le prescrizioni. Aggiunge che in questa prospettiva, non hann trovato alcun fondamento le argomentazioni indicate nell’istanza, secondo cui COGNOME avrebbe violato le prescrizioni sempre per recarsi dalla moglie, perché dalla lettura delle sentenze emer che si trattava di condotte dettate da evenienze estemporanee (con riguardo a uno dei fatti d cui alla prima sentenza il condannato riferiva di essere rientrato oltre l’orario di allontana autorizzato per avere sbagliato strada; la violazione del 5 febbraio 2016, di cui alla seco sentenza, sarebbe stata invece commessa per acquistare generi alimentari, e quella del 9 febbraio 2016, per andare dalla ex moglie perché la figlia non stava bene).
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla conso giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all’ultimo profilo evidenziato dall’ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppa nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazio di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratte l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati disso rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, quali la distanza temporale dei fa cui alle prime due sentenze e quelli di cui alla terza e alla quarta, nonché l’estemporaneità d violazioni, anche di quelle commesse a breve distanza temporale di cui alle prime due sentenze, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del di
criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, si rivela infondato.
2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.