Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TESTA NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Genova, in data 05/11/2015, irrevocabile il 10/11/2016, per il reato di cui all’artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (pena inflitta undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione); 2) Corte d’appello di Roma, in data 22/02/2018, irrevocabile il 27/11/2018, per il reato di cui all’art. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 3,4 legge n. 146 del 2006 (pena inflitta, come determinata con ordinanza 13/11/2019, undici anni di reclusione), rideterminando la pena complessiva in venti anni, un mese e dieci giorni di reclusione.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, che censura, con un unico, articolato motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dalla Corte territoriale.
2.1. GLYPH Sotto un primo profilo il ricorrente si duole del fatto che il G.E abbia stabilito l’aumento per il reato di cui alla sentenza sub 2. in misura sensibilmente distante dal minimo fissato dall’art. 81 comma 2 cod. pen. ed in misura molto maggiore di quella stabilita dal AVV_NOTAIO della cognizione per i reati satellite contestati a coimputati.
2.2. GLYPH Secondariamente il ricorrente osserva come abbia errato il Tribunale nel richiamare l’art. 81 comma 4 cod. pen, dal momento che come emerge dall’esame del casellario giudiziale, il COGNOME è stato ritenuto recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. solo successivamente alla commissione del reato di cui alla sentenza sub 1; conseguentemente il G.E. non era vincolato all’osservanza del limite di aumento minimo per la continuazione di cui all’art. 81 u. c. cod. pen., limite dal quale peraltro si discostava arbitrariamente.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Difesa ha depositato memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo profilo di censura sollevato in ricorso, mentre, con riguardo al secondo aspetto, se ne rileva la sostanziale irrilevanza, in quanto, come anche osservato dal Procuratore Generale nel suo parere, la affermazione della sussistenza della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p. non ha avuto una incidenza determinante sulla determinazione della pena del reato satellite, avendo il G.E. operato un aumento per il reato satelliteperiore a quello di 1/3.
L’esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad.individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 – 01).
Va dunque ribadito che il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale – è tenuto a motivare anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, riconosciuta la continuazione tra i reati, ha ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza sub 1) -, stabilendo la pena da porre in aumento in relazione al reato di cui alla sentenza sub 2) in anni 9 di reclusione, in misura di poco inferiore rispetto alla pena inflitta dalla condanna più grave (anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione) e inferiore di poco meno di un quinto rispetto alla pena inflitta nel giudizio di cognizione (anni 11 di reclusione). Si tratta di una quantificazione che non è irrisoria né in termini assoluti né rispetto alla valutazione compiuta dal giudice della cognizione, e che quindi doveva essere oggetto di specifica motivazione, con riferimento ai parametri legali
che presiedono alla commisurazione della pena; nel caso di specie il AVV_NOTAIO dell’esecuzione si è invece limitato a genericamente riferirsi alla «gravità dei fatt accertati, trattandosi di importazione di circa 283 kg di cocaina», motivazione che si appalesa insufficiente ad esplicitare l’iter logico sotteso alla determinazione della pena in aumento, sì da consentire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell’esecuzione – in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni del disposto incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza 12/02/2018 della Corte d’appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 17 novembre 2023
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