Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPOZIO NOME NOME NOME VICALVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza della prova in relazio all’accertamento dell’autore dei reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., è indeducibile perché fon su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che l’odierno ricorrente è stato identificato dati da lui stesso forniti alla persona offesa (codice fiscale e numero della carta poste pay);
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento per la continuazione per il reato di cui all’art.494 cod. pen., è manifestamen infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine a singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti acce risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettizi cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto a pag.3, in presenza di reat omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base, individuata da giudici del merito in quella applicata per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.