Reato Continuato: Come si Calcola la Pena? L’Analisi della Cassazione
Il concetto di reato continuato è uno strumento fondamentale nel diritto penale per la determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri di calcolo della sanzione e, soprattutto, l’obbligo di motivazione che grava sul giudice. La pronuncia chiarisce i limiti del sindacato della Suprema Corte e riafferma principi consolidati, fornendo indicazioni preziose per gli operatori del diritto.
Il Caso: Ricorso contro una Condanna per Truffa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in appello per truffa. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della sua responsabilità penale, proponendo una lettura alternativa delle prove processuali. Il secondo motivo, invece, si concentrava su un aspetto più tecnico: la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte ha immediatamente dichiarato inammissibile il primo motivo. In questa sezione, la pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esauriente e priva di vizi logici, rendendo inattaccabile la decisione sulla colpevolezza.
Il Reato Continuato e l’Obbligo di Motivazione
Il secondo motivo di ricorso, sebbene dichiarato manifestamente infondato, è il cuore della decisione. L’imputato lamentava un’errata quantificazione dell’aumento di pena per il reato continuato.
La Regola delle Sezioni Unite
La Corte ha colto l’occasione per richiamare un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 47127/2021, Pizzone), che ha fissato le regole per la determinazione della pena in caso di reato continuato. La procedura è la seguente:
1. Il giudice individua il reato più grave, che funge da base.
2. Stabilisce la pena base per tale reato.
3. Applica un aumento per ciascuno dei cosiddetti ‘reati satellite’, ovvero gli altri illeciti unificati dal medesimo disegno criminoso.
L’ordinanza in esame sottolinea che il giudice ha l’obbligo di motivare l’entità di ciascun aumento. Tuttavia, il livello di dettaglio richiesto per questa motivazione non è fisso, ma è proporzionale all’entità dell’aumento stesso. Se l’aumento è minimo e si discosta di poco dal minimo edittale, una motivazione sintetica è considerata sufficiente per dimostrare che il giudice ha rispettato i criteri di proporzionalità e non ha operato un mero cumulo materiale delle pene, vietato dall’art. 81 c.p.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici di merito avevano correttamente seguito questa procedura. Avevano individuato il reato più grave, fissato la pena base e applicato un aumento minimo per il reato satellite. La motivazione fornita nella sentenza d’appello, seppur sintetica, è stata ritenuta adeguata a giustificare un aumento di pena di lieve entità. Pertanto, anche questo secondo motivo è stato respinto, portando a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte consolida due principi fondamentali. In primo luogo, riafferma la natura del giudizio di legittimità, che non permette una terza valutazione del merito della vicenda. In secondo luogo, offre una guida pratica sull’applicazione delle norme relative al reato continuato: l’obbligo di motivare gli aumenti di pena per i reati satellite è imprescindibile, ma la sua intensità deve essere commisurata all’entità dell’aumento applicato. Una conclusione che bilancia l’esigenza di trasparenza delle decisioni giudiziarie con i principi di economia processuale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito dei fatti.
Come si calcola la pena in caso di reato continuato?
Il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base per quest’ultimo e poi calcolare e motivare un aumento di pena distinto per ciascuno degli altri reati (i ‘reati satellite’), nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 81 del codice penale.
Quanto deve essere dettagliata la motivazione per l’aumento di pena per i reati satellite?
Il grado di dettaglio della motivazione è correlato all’entità dell’aumento di pena. Se l’aumento è minimo, come nel caso esaminato, è sufficiente una motivazione sintetica che dimostri il rispetto dei criteri di proporzionalità e dei limiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40771 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un v di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per la truffa ascritta, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione de risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenu logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appar argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’ester (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio suo convincimento (si vedano, in particolare le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reat
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secon quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltr individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aume di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/20 Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da cons di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazio altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato assolto (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), stante l’obiettivo minimo aumento di pena individuato dal giudice di merito per il reato sate
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso GLYPH luglio 2023