Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42897 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42897 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME volta ad ottenere declaratoria di estinzione della pena in relazione alle sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente il 27/09/2009 (irr. 11/03/2010) e il 12/05/2011 (irr. il 05/10/2011), nonché il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di delitti di cui alle sent specificatamente indicate in istanza, oltrechè, in subordine, anche in relazion terzo gruppo costituito dallé- due sentenze di cui in principalità era rich declaratoria di estinzione della pena.
Il provvedimento reiettivo si fondava, quanto alla richiesta di declaratoria estinzione della pena, sulla ricorrenza dell’elemento ostativo, di cui all’ar comma 7 cod. pen., avendo l’NOME riportato, nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate / p ù di una condanna definitiva sempre per reati contro il patrimonio per lo più commessi con le medesime modalità operative, ed essendo stata, quasi sempre, riconosciuta la recidiva specifica, reite ed infraquinquennale; quanto alle istanze di applicazione ex art. 671 cod. proc. p della disciplina del reato continuato, il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsiv elemento unificante fra le diverse condotte, atto eventualmente a far ritene ricorrente il nesso psichico unitario tra gli episodi giudicati a mezzo delle pronunce di cui all’istanza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME, articolando due motivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pen..
2.1. Con il primo motivo si duole del fatto che l’ordinanza non avrebbe indicato specificamente gli elementi ostativi all’accoglimento della domanda di estinzione dell pena.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l’impugnata ordinanza, che ha respinto l’istanza di continuazione ricorrendo ad indici non espressament contemplati dalla giurisprudenza.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenir requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
Il G.E., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha correttamente individuato i motivi ostativi alla declaratoria di estinzione della pena, costituiti, 172 comma 7 cod. pen., dall’avere la NOME riportato, nel tempo occorrente per l’estinzione della pena, condanne per reati della stessa indole, come chiaramen desumibile dalle medesime sentenze che il Difensore ha menzionato nella sua istanza: ed infatti, posto che l’istanza volta ad ottenere l’estinzione dell riguardava le pene inflitte con sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente il 27/09/2009 (irr. 11/03/2010), per furto aggravato in concorso, il 12/05/2011 (irr. il 05/10/2011), per rapina aggravata e lesioni personali in concorso, la ricorrente risulta avere riportato condanne per reati della stessa in con sentenza Tribunale Roma del 09/08/2012 irr. il 13/09/2012 per furto tentato pluriaggravato in concorso, e con sentenza Tribunale Roma del 05/11/2015, irr. il 19/02/2016, per furto tentato in concorso.
2. Del pari infondato è il secondo motivo.
2.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specifi e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da in esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato proge sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, de 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unici del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attivit delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, alme nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispe incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preven programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n 44214 del 24/10/2012 – dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per s caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010 Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dell sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della cond la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento d commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinaz estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, è stato – a più riprese – affermato che «l’accertamento di tali ind rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede d legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazion adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7 25908 del 10/03/2022).
3. La ricorrente, nel censurare la motivazione dell’ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preve programmazione unitaria dei reati – quindi precedente al primo dei reati per i quali chiede il riconoscimento del vincolo – almeno nella loro linea essenziale.
4. Anzi, proprio le circostanze evidenziate in ricorso dall’COGNOME (laddove evidenzia come i reati di cui all’istanza “) dimostrano che i furti e le rapine venivano commessi all’insorgere di specifici e contingenti problemi legati al bisogno.
Peraltro, la ricorrente sembra confondere l’unicità del movente, costituito dal realizzazione di un illecito profitto, con il vincolo della continuazione.
La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellet nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determina finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifi volizione (Sez. 1, n.34502 del 02/07/2015, Rv. 264294): in sostanza le finali comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione
mancanza di una deliberazione unitaria.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/06/2023