Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; EMAIL-e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinv dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuz ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensor COGNOME, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. vizio di motivazione.
In particolare, lamenta la difesa che: – l’ordinanza non risulta essersi confrontata produzione difensiva relativa alla sentenza emessa il 6/10/2005 dal G.u.p. del Tribunale di Pr all’esito di parallelo giudizio abbreviato nei confronti di originari coimputati di COGNOME, c ad escludere l’ipotesi associativa, risulta affermare la commissione delle rapine in esecuzio un programma criminoso ben delineato; – il Giudice dell’esecuzione non ha, quindi, fatto corr applicazione dei principi che sovrintendono all’istituto della continuazione, non conside l’identità dei reati commessi (rapine in danno di istituti di credito), il ben definit spaziale nel quale il programma criminoso è stato portato a termine e il ristretto arco tempo di commissione (maggio-ottobre 2024) dei fatti.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le a programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficien a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condanNOME c invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi s e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronolo degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di
di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2 COGNOME, Rv. 267580).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell’istanza evidenziando che: reato oggetto della sentenza indicata nel punto 1 dell’istanza non può essere considerato qua delitto rientrante nel progetto criminale dell’associazione per delinquere oggetto della sent indicata nel punto 2 della medesima istanza, come invece sostenuto dalla difesa; – per qu che concerne la rapina (capo D) per la quale è stata pronunciata condanna da parte del Tribunale di Firenze con la sentenza n. 6076/2016 i concorrenti nel reato sono stati COGNOME COGNOME COGNOME‘ultimo non ha alcun legame col contesto associativo oggetto della sentenz n. 245/05 del Tribunale di Prato; – inoltre il fatto che per il capo C) oggetto della sen 6076/2016 sia stato deciso di non doversi procedere in quanto COGNOME risulta già essere stat giudicato dal Tribunale di Prato per il medesimo fatto con sentenza acquisita agli atti emess 6 ottobre 2005 e già passata in giudicato non è sufficiente per sostenere che i reati per i si chiede il riconoscimento della continuazione siano avvinti dal medesimo disegno criminoso in quanto tutte le rapine per le quali COGNOME è stato condanNOME con la sentenza 245/05 son state commesse con i partecipi dell’associazione di cui al capo A) della medesima sentenza, mentre il fatto di cui al capo D) per il quale COGNOME è stato condanNOME con la sente 6076/2016 è stato commesso con un soggetto che è slegato totalmente dall’associazione predetta; – pertanto, è molto probabile che la rapina oggetto della sentenza del Tribunal Firenze (ancorché temporalmente compresa in un periodo in cui l’associazione predetta era operativa e commessa sullo stesso territorio in cui agiva tale associazione) è riconducibil una decisione di COGNOME (e del correo) autonoma rispetto alla linea programmatica del sodaliz oggetto della sentenza del Tribunale di Prato; – non vi è alcun elemento che possa indurre ritenere che i reati oggetto delle predette sentenze siano legati dall’elemento psichico tipi reato continuato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito da giurisprudenza di COGNOMEa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazion l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto discipliNOME dall’art. 8 secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbi unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissi di un numero non predetermiNOME di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identifica a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esisten veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615).
Ne deriva l’infondatezza delle censure difensive, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, insistendo sui medesimi ril all’istanza e sul mancato confronto con una produzione difensiva riguardante persone diverse d
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COGNOME (alcuni degli originari coimputati) di cui non si specifica la decisività.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.