Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti quattro sentenze irrevocabili:
Corte di appello di Salerno del 15/05/2019, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 20/10/2017;
Tribunale di Salerno del 17/09/2018, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 21/07/2018;
Corte di appello di Salerno del 23/04/2021, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 16/09/2019;
Corte di appello di Salerno del 25/03/2022, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi dal dicembre 2016;
La Corte, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha osservato come il COGNOME fosse stato condannato quale capo e promotore dell’associazione finalizzata al narcotraffico, di cui alla sentenza sub 4), e che le relative condotte criminose dovessero ritenersi cessate con l’esecuzione della misura cautelare applicatagli per tale fatto; ha quindi evidenziato come, al di là dell’omogeneità dei reati, tutti aventi ad oggetto la violazione della legge stupefacenti, non fosse emerso – né era stato prospettato – alcun elemento tale da far ritenere che le condotte di spaccio commesse successivamente, in modo episodico ed occasionale, frutto di condotte estemporanee, alla significativa distanza temporale di circa un anno l’una dall’altra, rientrassero nel programma criminoso dell’associazione, e fossero collegate alle attività organizzate del gruppo delinquenziale.
Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.
La Difesa osserva in particolare come il COGNOME fosse stato condannato, con la sentenza sub 4), per associazione finalizzata al narcotraffico e per la commissione di reati fine, commessi dal dicembre 2016 all’ottobre 2017; con la sentenza sub 1), l’istante veniva poi condannato per avere ceduto sostanza stupefacente, il 20/10/2017, ad un compartecipe dell’associazione, tale NOME COGNOME, di talchè è da ritenersi che la condotta di cui alla sentenza sub 1) fosse stata commessa nell’ambito del programma criminoso di cui al reato associativo, giudicato con la sentenza sub 4).
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di nnedesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671. cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spaziotemporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.
Alla luce delle esposte premesse in diritto, deve ritenersi fondato il ricorso, limitatamente al diniego della continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 4).
I giudici di merito, infatti, non hanno considerato che, all’interno della forbice temporale (ovvero in epoca di poco successiva) in cui sono avvenuti i fatti giudicati con la sentenza sub 4) – art. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi dal dicembre 2016 all’ottobre 2017, unificati dal vincolo della continuazione ad opera del giudice della cognizione, si colloca il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 20/10/2017.
Il giudice dell’esecuzione ha trascurato la valutazione già compiuta in sede cognitoria, ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione, tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno – o in epoca molto vicina – si colloca (anche) un altro reato oggetto della domanda sottoposta al suo esame, non assolvendo, quindi, all’onere motivazionale di indicare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere disattesa quella valutazione.
Per le rilevate lacune, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata, limitatamente alla continuazione relativa ai reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1) e 4), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell’istanza secondo i principi enunciati.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
Il diniego della continuazione opposto dal giudice dell’esecuzione rispetto ai reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri 2) e 3) è adeguatamente giustificato, trattandosi di condotte dì spaccio commesse in modo episodico ed occasionale, frutto di condotte estemporanee, alla significativa distanza temporale di circa un anno l’una dall’altra.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze nn. 1) e 4) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 12/09/2024