Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41380 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. 21659/2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di Messina
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2023 il Tribunale di Messina – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
1.1 Va premesso che la domanda del COGNOME già conteneva, in subordine rispetto alla richiesta di unificazione totale, delle partizioni per gruppi, in rapporto a talune condotte di reato da riunire con condotte già ritenute – in precedenti decisioni – espressive di un medesimo disegno criminoso.
In particolare: a) risulta già riconosciuta la continuazione tra alcuni episodi delittuosi in tema di stupefacenti (anche in punto di partecipazione ad una associazione) commessi tra aprile 2001 e ottobre del 2012. In tale ambito il COGNOME chiede di estendere il riconoscimento della continuazione ad un episodio avvenuto nel 2011 e ad altri episodi avvenuti nel 2014; b) risulta parimenti già riconosciuta la continuazione tra piø episodi di violazione delle prescrizioni in tema di sorveglianza speciale, avvenute tra il 2009 e il 2013 cui si chiede di ‘agganciare’ un episodio di minaccia a pubblico ufficiale avvenuto pure nel 2013.
1.2 Ciò premesso, il Tribunale evidenzia che non può accogliersi la domanda principale, attesa la disomogeneità delle condotte, il lungo arco temporale interessato e la marcata occasionalità di quelle relative alle violazioni della misura di prevenzione.
Quanto alle domande subordinate (per gruppi) viene evidenziata la occasionalità del comportamento che ha dato luogo alla condanna per minaccia a pubblico ufficiale e viene evidenziato, quanto al gruppo delle condanne per cessione di stupefacenti, che i primi episodi
risalgono al 2001 mentre quelli che si vorrebbero porre in continuazione risalgono al 2014, con eccessiva distanza temporale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della domanda subordinata in tema di condotte da riunire alla continuazione già riconosciuta (tra le condotte di cessione di stupefacenti).
Secondo la difesa la motivazione sarebbe apparente perchØ evita di tener conto del fatto che le violazioni commesse tra il 2001 e il 2012 sono già state unificate e, pertanto, l’episodio aggiuntivo in tema di stupefacenti rientra già in detto arco temporale mentre gli altri episodi delittuosi (danneggiamento ed altro) sono di poco posteriori. Dunque non poteva in alcun modo ritenersi ‘eccessivo’ il tempo intercorso tra la prima violazione di legge ed i fatti oggetto della domanda.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della domanda di riconoscimento della continuazione tra tutti gli episodi delittuosi.
Si sostiene, sul punto, che anche le condotte di violazione delle misure di prevenzione o resistenza a pubblico ufficiale erano collegate – sul piano volitivo – alla determinazione di non interrompere o ostacolare l’attività del sodalizio criminoso in tema di stupefacenti. Dunque non si trattava di fatti contingenti o occasionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato al primo motivo, per le ragioni che seguono.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
2.1 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi Ł – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla
realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
2.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si Ł espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso in esame va rilevato – quanto al tema del traffico di stupefacenti – che vi Ł un preciso indicatore di programmazione unitaria, rappresentato dalla tipologìa di condotte ricorrenti e va ulteriormente rilevato che sono state già riunite in continuazione – con precedente decisione molteplici condotte, intervenute sino all’anno 2012 .
Il giudice della esecuzione non poteva, pertanto, omettere il confronto con simile scenario, specie in ragione del fatto che l’ulteriore episodio in tema di stupefacenti – oggetto della domanda risulta ricompreso nel range temporale e gli altri episodi appaiono di poco posteriori (pur se si riferiscono a fatti diversi, da valutarsi sotto il profilo della comune ideazione).
Va ribadito, sul tema, l’orientamento espresso – tra le altre – da Sez. I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903 secondo cui il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale , Ł tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
3.1 Vi Ł pertanto un dovere ‘rafforzato’ di motivazione, che non Ł stato adempiuto con riferimento ai fatti commessi all’interno o in un arco temporale ravvicinato rispetto a quelli già riuniti in sede di cognizione, aspetto che conduce all’annullamento con rinvio della decisione impugnata, in accoglimento del primo motivo.
Va peraltro rilevato che il secondo motivo di ricorso Ł – in ogni caso – infondato, posto che la eventuale strumentalità (a fini di prosecuzione della attività delittuosa) delle condotte di violazione delle prescrizioni connesse al regime della sorveglianza speciale non cancella la occasionalità delle condotte specifiche di violazione, trattandosi al piø di un motivo a delinquere e non della attuazione
di un programma preventivamente deliberato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
Così Ł deciso, 27/09/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME