Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45565 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso próposto da:
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il 10/04/1969
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 della Corte di Appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, cori ordinanza del 17 giugno 2024, ha parzialmente accolto l’istanza proposta da NOME COGNOME e ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto della sentenza n. 268/2014 della Corte di appello di Catanzaro del 25 febbraio 2014, relativa al reato di tentata estorsione (sentenza 1 dell’elenco indicato nel provvedimento impugnato), e la sentenza n. 3002/2019 della Corte di Appello di Catanzaro del 18 settembre 2019, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e la commissione di diverse estorsioni (sentenza 3 dell’elenco indicato nel provvedimento impugnato), e ha rigettato quanto alla medesima richiesta di riconoscere la continuazione per i fatti di cui alla sentenza n. 1489/2019, sempre )
della Corte di Appello di Catanzaro del 2 ottobre 2020, per il reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (sentenza 2 dell’elenco indicato nel provvedimento impugnato).
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice escludendo la continuazione tra i reati in materia di traffico di stupefacenti e il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., è errata. L’affermazione sulla quale questa si fonda, cioè che il coinvolgimento nei primi, benché compiuto all’interno dell’attività della medesima cosca e per agevolarla, è iniziato solo nel 2012 e quindi in epoca successiva alla sua partecipazione alla stessa, infatti, non terrebbe conto del fatto che la sentenza con la quale lo stesso imputato è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per varie estorsioni quali reati-fine indicava, tra le attività svolte dalla cosca, anche i traffico di stupefacenti, e uno dei capi di imputazione per cui è stata affermata la responsabilità, il n. 31, e anche già in sede di cognizione riconosciuta la continuazione, si riferisce alla cessione di eroina a NOME COGNOME che è una condotta analoga a uno dei reati contestati nella sentenza per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, Sul punto, poi, la difesa segnala che la situazione, come anche in sostanza riconosciuto dal giudice dell’esecuzione, è sovrapponibile a quella relativa al figlio del ricorrente in merito alla posizione del quale l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha negato il riconoscimento della continuazione è stata annullata con rinvio in data 2 luglio 2024.
In data 23 settembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
La doglianza è fondata.
Come evidenziato dalla difesa la situazione -con la dovuta specificazione che
la sentenza pronunciata per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per l’estorsione a carico di NOME COGNOME nei confronti del ricorrente è quella pronunciata il 18 settembre 2019 e non quella del 20 luglio 2017 pronunciata per le medesime imputazioni nei confronti del figlio – è del tutto sovrapponibile a quella relativa alla posizione di NOME COGNOME in ordine alla quale questa Corte si è già pronunciata con la sentenza del 2 luglio 2024.
A fronte di tale coincidenza si rinvia alla motivazione già resa sul punto dalla sentenza Sez. 1, n. 34168 del 2/7/2024, Gualtieri N., n.m. che, per comodità di lettura, si riporta integralmente.
«L’ordinanza applica il consolidato principio di questa Corte, secondo cui i reati-fine di un delitto associativo possono essere ritenuti in continuazione con quest’ultimo se previsti e programmati sin dall’ingresso dell’istante nell’associazione.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, infatti, che il ricorrente si sia dedicato, dal momento dell’adesione all’associazione criminosa, risalente al 2009, solo all’attività estorsiva, essendo stato condannato per il reato associativo in quanto ritenuto partecipe della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri con lo specifico ruolo di commettere estorsioni. Quanto ai delitti in materia di traffico di stupefacenti, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, sulla base della valutazione dei giudici di merito secondo cui tale attività è stata svolta dal ricorrente solo a partire dal 2012, sempre per favorire la predetta cosca ma attraverso una compagine parzialmente diversa, che tale ulteriore condotta associativa «non risulta frutto di una programmazione già esistente al momento dell’adesione alla consorteria mafiosa».
Tale affermazione non tiene conto, però, del fatto che con la sentenza emessa in data 20 luglio 2017 dalla Corte di appello di Catanzaro (nel caso di specie quella pronunciata dalla medesima Corte il 18 settembre 2019), con cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. commesso dal 2009 al 02/05/2016, egli è stato condannato anche per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso dal novembre 2012 al febbraio 2013 cedendo dosi di eroina a tale Pasquale COGNOME (capo 31 della relativa imputazione), delitto ritenuto in continuazione con il predetto reato associativo.
Il giudice della cognizione, quindi, in quel caso ha già ritenuto che la condotta di cessione di eroina tenuta a partire dal novembre 2012 sia stata commessa, d& ricorrente, in esecuzione del medesimo disegno criminoso che ha determinato la sua partecipazione alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri. Inoltre, la medesima sentenza ha ritenuto unito in continuazione con il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., commesso a partire dal 2009, anche il delitto contestato al capo 4), consistente in una tentata estorsione commessa in danno di NOME COGNOME per ottenere il pagamento di precedenti forniture di eroina, condotta che risulta
contestata anche al capo 1) della sentenza di condanna emessa in data 02/10/2020 per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La valutazione del giudice dell’esecuzione, di ritenere che non sussista unicità di disegno criminoso tra il reato associativo commesso dal ricorrente a partire dal 2009 e il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso a partire dal novembre 2012, risulta quindi in contrasto con tale precedente decisione del giudice della cognizione: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 02 ottobre 2020 ha, infatti, ritenuto il ricorrente colpevole di detto reato associativo e, in continuazione con esso, del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere egli gestito, a partire dal novembre 2012, l’attività di cessione di eroina, venduta a varie persone tra cui anche tale NOME COGNOME – e per avere commesso una tentata estorsione in danno di quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento delle cessioni. Le imputazioni di questa seconda condanna risultano, quindi, parzialmente sovrapponibili a quelle della prima sentenza e sono, per tale parte, relative alla medesima attività, che il giudice della sentenza emessa in data 20 luglio 2017 ha ritenuto legata dal vincolo della continuazione con il reato di partecipazione alla originaria associazione criminosa.
Deve applicarsi, sul punto, il principio di questa Corte secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 67 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione» (Sez. 1, n. 34168 del 2/7/2024, Gualtieri N., n.m.).
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al diniego del riconoscimento della continuazione tra la sentenza emessa n. 3002/2019 della Corte di Appello di Catanzaro del 18 settembre 2019, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e la commissione di diverse estorsioni (numero 3 dell’elenco contenuto nei provvedimento impugnato) e quella di cui al n. 1489/2019, della Corte di Appello di Catanzaro del 2 ottobre 2020, per il reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (numero 2 dell’elenco del provvedimento impugnato), a cui è già riunita per continuazione la sentenza di cui al n. 1 del medesimo elenco, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio che valuti la rilevanza e significatività, per la decisione, della continuazione già dichiarata con riferimento a due reati coincidenti con quellT ,,
contestati nella sentenza di cui al numero 2 dell’elenco.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presiden