Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 12 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta avanzata da
NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in
relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1, 2, 4,
5, 6 e 8 del provvedimento censurato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione,
tenuto conto dell’eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da COGNOME, dei luoghi di commissione dei comportamenti criminosi e del significativo «lasso di tempo
intercorso tra ciascuno di detti […]»; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi
oggetto di vaglio esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012,
NOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv.
242098 – 01).
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.