Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; I ette/se7te le conclusioni del PG E t- P-skck.,LAA, ; GLYPH te.A.st. GLYPH .tA c CAP)..,) pec GLYPH t.tt-tem-tek ; l 14,T,s – Gei ( GLYPH un)-(Aq
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IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Roma – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da RAGIONE_SOCIALE .
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) le due condotte hanno una possibile radice comune, trattandosi, la seconda, di un reato di lesioni commesso in danno della compagna, già vittima del reato di stalking accertato con la prima sentenza; b) non vi è possibilità di riconoscere la continuazione, tuttavia, perché la seconda condotta, pur temporalmente contigua (2019- 2021), non è chiaramente individuabile come prosecuzione dei comportamenti vessatori, anche perché giudicata con patteggiamento sulla pena.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
la distanza temporale tra le condotte è dipesa solo dalla interruzione delle condotte persecutorie dovuta alla carcerazione del COGNOME;
la definizione del reato di lesioni con patteggiamento non può recare danno al condannato, posto che la riconducibilità dell’episodio alla antecedente deliberazione criminosa è desumibile dalla nnedesimezza di persona offesa.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni fr
criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2. La ricostruzione del processo ideativo di ‘una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità GLYPH (2,17 quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità
spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
4.Nel caso in esame il giudice della esecuzione non esprime una motivazione adeguata e in linea con i principi di diritto sin qui ricordati, finendo con incorrere nel vizio di motivazione apparente. In particolare non può ritenersi che il giudice della esecuzione – in caso di patteggiamento – arresti la propria cognizione, sussistendo il potere-dovere di accertare le modalità di commissione del fatto e la riconducibilità – o meno – del medesimo alla serie di condotte già deliberare in precedenza. Nel caso in esame, peraltro, vi è un obiettivo indizio in tale direzione, rappresentato dalla medesimezza della persona offesa.
Da ciò deriva la necessità di una complessiva rivalutazione della domanda, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente