Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septite le conclusioni del PG GLYPH (t-t GGI4-kciv,>0 re x 2’ecc-of..2 ig~t-t-Ab ote f
I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 6 novembre 2023 la Corte di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da NOME COGNOME.
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che la condotta di cessione di stupefacenti del marzo 2011 non può essere posta in correlazione con la partecipazione alla associazione finalizzata al narcotraffico, posto che la condotta associativa è stata ritenuta sussistente a far data dal mese di ottobre dell’anno successivo (2012).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che già in sede di istanza si era evidenziato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (utilizzate nella seconda sentenza) avevano indicato il COGNOME quale ‘gestore’ della piazza di spaccio sita in Pianura. Il fatto avvenuto nel 2011 (in Pianura) andava pertanto ricondotto a una deliberazione unitaria in tema di controllo del mercato degli stupefacenti in quella zona.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità
sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cu materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano d sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i d reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per n – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiam psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di ness esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espre di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tu i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in rela loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità del condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire confo al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro preve quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserv ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di u unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso S n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento dell continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la conti spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistemati
e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
4.Nel caso in esame il giudice della esecuzione si è limitato ad apprezzare lo scarto temporale tra le diverse condotte senza compiere una analisi dei contenuti delle decisioni, pure a fronte di una specifica allegazione difensiva che non appare irrilevante. Va pertanto sollecitata una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in data 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Presidente