Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36675 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 05/05/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 5 maggio 2025 il GIP del Tribunale di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da XXXXXXXXXXXXXX tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
In motivazione, dopo aver riportato numerose massime giurisprudenziali sul tema, il GIP afferma che – nel caso specifico – non vi sono elementi tali da comportare il riconoscimento della identità del disegno criminoso, pure a fronte della omogeneità delle violazioni.
Ciò perchØ la lettura del nutrito certificato penale del Ghouati consente di comprendere che i fatti derivano – in realtà – dall’adozione di uno stile di vita improntato al crimine, con commissione dei reati in ragione di determinazioni singolari ed estemporanee.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge XXXXXXXXXXXXXX Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa, che parte dalla illustrazione dei fatti oggetto delle decisioni cui si riferisce la domanda (due condotte di cessione di stupefacenti punite ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e tre condotte di furto, il tutto tra agosto 2023 e aprile 2024), la decisione impugnata non realizza una effettiva disamina dei fatti oggetto delle decisioni irrevocabili e finisce per essere solo apparentemente motivata.Si era anche richiesta la valutazione ‘per gruppi’ (da un lato le due ipotesi di cessione, commesse in tempi molto stretti e dall’altro quelle di furto), aspetto su cui il giudice non si Ł soffermato in alcun modo.
Del tutto sottovalutati, dunque, sono i congruenti indicatori di programmazione unitaria (aspetto temporale e tipologìa di violazioni), così come la condizione di tossicodipendenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che, in via generale, al fine di valutare l’applicabilità della norma in tema di reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.), Ł necessario che il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – individui (o meno) precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862).
Ciò perchØ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le molte, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862).
Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria : a) nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalità della condotta,c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici, d) nell’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchØ significativi (v. Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098).
La unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e specifico (in tal senso, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838).
Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, che si Ł espressa nel modo che segue: «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
Ora, Ł del tutto evidente, pertanto, che la difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva proprio dalla natura indiziaria di tale tipologìa di accertamento che impone di ‘risalire’ dai fatti commessi (evidenza obiettiva) ad un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione della serie delittuosa.
Nel caso in esame le conclusioni cui perviene il giudice della esecuzione non sono assistite – in modo adeguato – da una effettiva disamina dei fatti delittuosi su cui si incentra la domanda e finiscono, pertanto, con il peccare di astrattezza e illogicità.
Ciò perchØ l’unico argomento evocato nella decisione Ł quello della esistenza di «altre» condotte delittuose emergenti dal certificato penale, sicchØ la condizione dell’istante viene definita genericamente in termini di ‘propensione al delitto’.
Si tratta di una motivazione illogica e non congrua, atteso che proprio attraverso l’esame dei fatti oggetto della domanda ben avrebbe potuto riconoscersi il contrario, quantomeno nell’ambito della specifica serie di comportamenti sottoposti alla verifica del giudice.
Tra l’altro non vi Ł alcun concreto esame della possibile incidenza della condizione di tossicodipendenza.
In tal senso, la scelta legislativa (d.l. n. 272 del 2005) di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell’art. 671 cod. proc. pen. non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell’istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell’art. 81 cod. pen.), ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento in fatto della ‘ideazione comune’. Si tratta di un aspetto che non può essere del tutto pretermesso nell’ambito della valutazione.
La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
Il giudice del rinvio dovrà essere individuato in diversa persona fisica (C. Cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Napoli.
Così Ł deciso, 23/09/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.