Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio lette le conclusioni il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze emesse:
1) dal Tribunale di Milano in data 9 aprile 2021 per vari reati di cui all’art. 640 cod. pen., commessi il 2 novembre 2013 ed il 21 gennaio 2014;
2) dal Tribunale di Palermo in data 10 gennaio 2022, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso il 20 febbraio 2016;
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3) dal Tribunale di Potenza in data 20 giugno 2022, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso il 12 maggio 2014;
4) dal Tribunale di Milano in data 19 maggio 2021 per più reati di cui all’art. 640 cod. pen. commessi il 1 luglio 2015
Ricorre COGNOME articolando un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’omessa valutazione delle ordinanze emesse dai precedenti giudici dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., analiticamente richiamate nel ricorso, nonché delle contestazioni di cui è chiamato a rispondere nel procedimento ancora pendente in sede di cognizione davanti al Tribunale di Novara.
Tutti i provvedimenti citati, in larga parte divenuti irrevocabili, hanno riconosciuto, sulla base della omogeneità delle violazioni, sistematicità del modus operandi e unicità del fine perseguito, il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. tra una pluralità di reati identici a quelli di cui è stata chiesta l’unificazione. Sono state, particolare, unificate truffe on line, commesse in una arco temporale ben più ampio rispetto a quello ritenuto dall’ordinanza impugnata ostativo alla sussistenza di un disegno criminoso unitario: l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 20 ottobre 2017 ha unificato violazioni commesse dal settembre 2009 al giugno 2012; l’ordinanza del Tribunale di Gela del 17 gennaio 2018 ha unificato violazioni commesse il 2011 ed il 2013; l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 13 maggio 2019 ha unificato violazioni commesse tra aprile 2010 e ottobre 2012; l’ordinanza del Tribunale di Brindisi del 6 giugno 2022 ha unificato violazioni commesse dal 2009 al 2013; l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 11 aprile 2023 ha unificato violazioni commesse il 6 ottobre 2015 ed 20 febbraio 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti indicati nel proseguo.
Il provvedimento impugnato ha osservato che, nonostante l’omogeneità dei titoli di reato, osta, con rilievo decisivo, al riconoscimento della continuazione tra le violazioni oggetto delle condannela reiterazione delle condotte illecite in un lasso temporale molto ampio (da novembre 2013 a febbraio 2016).
Tale circostanza è stata ritenuta sintomatica non dell’esistenza in capo all’agente di un’unica deliberazione criminosa originaria adattata nel tempo, ma di una scelta di vita delinquenziale, quindi dell’opzione del predetto a favore della commissione di un numero predeterminato di reati, sia pure dello stesso tipo, non
identificabili a priori nelle loro principali coordinate perché di volta in volta decisi seconda delle contingenze favorevoli attraverso lo sfruttamento della rete internet.
Nessuna rilevanza è stata, invece, attribuita all’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra le truffe poste in essere dal condannato nel medesimo arco temporale di quelle per le quali è stata avanzata la richiesta rigettata.
Come correttamente osservato dal ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto, invece, applicare il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta, sia in sede cognitoria sia in sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.
L’osservanza di tale consolidato principio non implica alcuna forma di automatismo nel riconoscimento della continuazione, ma determina in capo al giudice che non ritenga di accogliere la domanda con riguardo ai reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale nei termini appena chiariti, l’obbligo di motivare specificamente la scelta di disattendere le valutazioni pregresse in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285790 – 01 Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 08/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Il Tribunale, pur dando atto del pregresso accertamento sulla sussistenza del disegno unitario affasciante i reati cronologicamente prossimi a quelli oggetto della richiesta di COGNOME, se ne è, tuttavia, discostato senza indicare le specifiche ragioni che gli hanno consentito di pervenire ad una soluzione contraria a quella adottata nei precedenti provvedimenti. In questa prospettiva, non è sufficiente il richiamo alla distanza temporale e al diverso ambito geografico trattandosi di elementi già presi in considerazione dai provvedimenti favorevoli al condannato e non considerati ostativi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Milano affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena
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libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzat colmando le evidenziate lacune motivazionali.
È infine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice-persona fisica che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso, in Roma 2 ottobre 2024.