Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7506 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALLISTE il 27/04/1968
avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con 11 sentenze emesse rispettivamente:
-in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Perugia;
in data 21 ottobre 2016 dal Tribunale di Verbania;
in data 24 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma;
in data 7 marzo 2016 e 19 maggio 2016 dal Tribunale di Lecce;
in data 25 ottobre 2018 dalla Corte di appello di Palermo;
in data 2 ottobre 2017 dal Tribunale di Nola;
in data 26 gennaio 2018 dalla Corte di appello di Milano;
in data 22 giugno 2018 dal Tribunale di Genova;
in data 3 aprile 2018 e 14 marzo 2016 dal Tribunale di Roma.
A ragione della decisione osserva che, nonostante l’omogeneità dei reati, la distanza cronologica tra le violazioni e la diversità del luoghi di in cui sono stati commessi fanno propendere per la tesi dell’abitualità del condannato nella consumazione di una certo tipo di reati, le truffe, anzichØ per la presenza a monte di una spinta criminosa unitaria.
2- Ricorre Casarano, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi.
2.1. Con primo deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Lamenta che il percorso motivazionale seguito dall’ordinanza impuganta Ł incompleto ed illogico e, comunque, inadeguato a spiegare la non riconducibilità delle violazioni ad un originario
disegno criminoso unitario.
Il Giudice dell’esecuzione ha attributo decisiva rilevanza alla distanza cronologica tra i reati ed al luogo i cui sono stati commessi con argomentazioni generiche, senza esaminare le allegazioni difensive e, soprattutto, trascurando le risultanze emergenti dalle sentenze di merito.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Evidenzia che l’ordinanza impugnata non ha considerato un dato allegato dalla difesa come decisivo ai fini dell’accertamento dell’unitarietà del disegno criminoso comune: tutti i reati – truffe con sostituzione di persona – sono stati commessi in un biennio, dal 2011 al 2012, con le medesime modalità e sempre per soddisfare la medesima esigenza del condannato di procacciarsi le risorse economie necessarie per soddisfare i bisogni suoi e dei familiari.
Non ostano alla medesimezza del disegno criminoso nØ i diversi luoghi di consumazione dei reati nØ la distanza cronologica tra le violazioni.
Come si evince dalle sentenze in esecuzione, Casarano ha commesso tutte le violazioni rimanendo nella medesima sede fisica ovvero presso la sua abitazione dove si trovava il personal computer utilizzato per raggirare le persone offese indotte a versare il denaro con carta PostePay, con disposizioni impartite nei diversi luoghi in cui si trovavano, circostanza, quest’ultima, che ha fatto incardinare i procedimenti penali presso diverse sedi giudiziarie.
L’intervallo temporale tra i fatti reato, che Ł solo uno egli elementi sintomatici della continuazione, non Ł particolarmente elevato se si considera che, sia pure all’interno di un periodo prolungato, alcuni illeciti sono stati commessi nella stessa giornata o comunque a giorni o al massimo a qualche mese di distanza l’uno dall’altro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini chiariti nel prosieguo.
Sostiene il decidente che la riconducibilità di tutte le violazioni ad un’unitaria e anticipata ideazione di piø condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo ed adattata nel tempo, indispensabile per l’applicazione dell’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. U, n.28659 del18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01) Ł esclusa dalla ‘distanza cronologica degli addebiti’ e ‘dalla diversità dei luoghi di commissione’.
Tale circostanze, apprezzate come sintomatiche della mera inclinazione del condannato a reiterare violazioni della stessa specie per scelta di vita e, comunque, nell’esecuzione di un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, sono state ritenute di prevalente forza dimostrativa rispetto ad altri indicatori di segno contrario, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto e le modalità della condotta, la cui sussistenza non Ł stata posta in discussione.
Il delineato apparato giustificativo, come denunciato, dal ricorrente, appare manifestamente illogico perchØ disallineato dal contenuto delle sentenze acquisite agli atti. Risulta, infatti, dalla mera lettura dei capi di imputazione che molte delle violazioni sono state commesse anche a pochi giorni di distanza le une dalle altre e che la varietà dei luoghi di consumazione non Ł indicativa dell’insorgenza estemporanea di una nuova ed autonoma deliberazione criminosa legata al diverso contesto geografico, avendo l’imputato commesso tutte le violazioni a distanza servendosi del personal computer.
Nessuna rilevanza Ł stata attribuita all’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione cosiddetta ‘interna’ tra le truffe poste in essere dal condannato ad un distanza temporale rilevante e comunque ben maggiore rispetto a quella che separa le identiche violazioni oggetto delle altre pronunce oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della
continuazione avanzata dal condannato. Al riguardo si consideri che la sentenza del dal Tribunale di Roma in data 3 aprile 2018 ha unificato plurimi reati di cui all’art. 640 cod. pen. commessi dal 20 aprile 2011 al 4 maggio 2012.
Non risulta, quindi, applicato il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta, sia in sede cognitoria sia in sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.
L’osservanza di tale consolidato principio non implica alcuna forma di automatismo nel riconoscimento della continuazione, ma determina in capo al giudice che non ritenga di accogliere la domanda con riguardo ai reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale nei termini appena chiariti, l’obbligo di motivare specificamente la scelta di disattendere le valutazioni pregresse in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285790 – 01 Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 08/11/2013, COGNOME Rv. 258227; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicchØ l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Perugia affinchØ provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testØ puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali.
¨ infine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice-persona fisica che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perchØ l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.
Così Ł deciso, 28/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME