Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME, il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica – quale Giudice dell’esecuzione – ha unificato sotto il vincolo della continuazione undici condanne (in gran parte relative a furti aggravati o furti in abitazione, oltre che, in un caso, al reato di evasione), rideterminando la pena complessiva in anni sei e mesi due di reclusione ed euro duemila di multa.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, deducendo due motivi, rispettivamente incentrati sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e sulla violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il Giudice dell’esecuzione ha affermato trattarsi di fatti commessi in un ristrettissimo arco temporale, mentre si tratta di episodi criminosi che si dipanano dal 2014 al 2020. Non sono stati minimamente considerati, inoltre, i periodi di detenzione subiti dal condannato, che non possono non essersi riverberati, con effetto interruttivo, sull’iniziale ideazione unitaria fatti sono stati definiti tutti della stessa indole, trattandosi di reati cont patrimonio; a questi, però, è stata unificata la condanna per il reato di evasione, che è evidentemente eccentrica – quanto a tipologia di condotta e bene giuridico tutelato – rispetto alle restanti.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Nel provvedimento impugnato sussiste il lamentato vizio di motivazione, con riferimento alla data di commissione dell’ultimo reato. Il Giudice dell’esecuzione, inoltre, anche per quanto riguarda il reato di evasione che ha ritenuto inserito nella continuazione, non ha considerato le implicazioni determinate dalla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova preliminarmente ricordare che, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È consentito, al contrario, dedurre il vizio cd. di “travisamento della prova”. Tale
patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra fra i casi di distonia dell’apparato motivazionale, rispetto al patrimonio conoscitivo processuale.
2.1. I vizi della motivazione sussumibili in tale vizio possono essere così brevemente delineati:
la omessa considerazione di una prova decisiva, così realizzandosi il cd. travisamento per omissione;
l’utilizzazione, a fini decisionali, di un elemento probatorio in forza della errata ricostruzione del relativo elemento “significante”, così realizzandosi il cd. travisamento delle risultanze probatorie;
l’utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, così realizzandosi il cd. travisamento per invenzione (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova»; nello stesso senso si erano espresse Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 256287; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
2.2. Nel caso di specie, un elemento di valutazione e conoscenza presente in atti è stato adoperato – a fini decisionali – sulla base di una errata lettura de relativo elemento “significante”; si è pervenuti, in tal modo, a un travisamento delle risultanze probatorie. Pacifico, inoltre, che – in tema di continuazione l’accertamento in ordine alla sussistenza del requisito della unicità del disegno criminoso rappresenti una questione di fatto, che è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione del giudice di merito; vero anche, però, che tale apprezzamento diviene sindacabile in sede di legittimità, laddove non risulti sorretto da adeguata e congrua motivazione (fra tante, Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006).
I reati sopra ricordati, dai quali sono scaturite le plurime condanne a carico di COGNOME, sono stati definiti dal Giudice dell’esecuzione come commessi entro un “ambito temporale strettissimo”. Pur volendo considerare la natura empirica e generica di tale indicazione, che effettivamente si presta ad essere interpretata secondo differenti accezioni, frutto delle diverse percezioni soggettive, il dato oggettivo emergente dagli atti è rappresentato dalla collocazione temporale dei
fatti giudicati: il primo furto (giudicato con sentenza del 28/7/2014) risale appunto all’anno 2014, mentre l’ultimo (giudicato con sentenza del 22/09/2020) è stato commesso nell’anno 2020. Tale situazione oggettiva rende palesemente illogica l’affermazione sopra riportata, sulla quale si impernia l’avversato provvedimento.
Quanto all’ulteriore profilo di criticità dell’ordinanza impugnata, pure evidenziato nel ricorso, il principio di diritto al quale attenersi è nel senso che la detenzione in carcere – così come altra misura limitativa della libertà personale, che venga adottata nei confronti del condannato entro l’arco temporale che separa tra loro i reati separatamente giudicati – non è di per sé idonea a escludere a priori l’identità del disegno criminoso. Occorre comunque verificare, infatti, la eventuale sussistenza in concreto degli elementi rivelatori della preventiva ideazione unitaria (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276842). Nella concreta fattispecie, però, il Giudice dell’esecuzione non ha minimamente preso in considerazione i possibili effetti – sulla ritenuta ideazione unitaria preventiva dello stato di detenzione in cui si è venuto a trovare il condannato. Trattasi di un profilo che, come osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, non può non essere considerato rilevante, ai fini della decisione da assumere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.