Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Minturno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 01/03/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i marzo 2024 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., per i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 6 del provvedimento impugnato, nonché l’applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 gennaio 2019, n. 40, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato, quantificandolo in due anni, sette mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere la decisione in esame omesso di dare conto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati, originariamente compresi nel procedimento n. 1844/23 SIGE, giudicati con la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 25 luglio 2017 e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2019, che erano stati pretermessi dalla valutazione in executivis.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Giudice dell’esecuzione dato adeguato conto delle modalità con cui si era proceduto alla quantificazione dell’aumento di pena di sette mesi di reclusione per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 6 del provvedimento censurato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicato.
Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere la decisione in esame omesso di dare conto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza pronunciata dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 25 luglio 2017 e quelli giudicati dalla Corte di Napoli con la sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2019, che erano stati integralmente preternnessi dal vaglio esecutivo controverso.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di Napoli, nel valutare l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ometteva di dare conto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili sopra richiamati. Tali reati, originariamente, erano compresi nel procedimento n. 1844/23 SIGE, successivamente riunito al procedimento n. 1801/23 SIGE, ma, pur essendo il primo dei due procedimenti espressamente indicato nell’intestazione del provvedimento impugnato, le relative condotte illecite non venivano valutate ai fini dell’applicazione del vincolo della continuazione invocato nell’interesse di COGNOME.
L’integrale pretermissione dei reati giudicati dalle decisioni irrevocabili sopra richiamate, dunque, impone di ritenere integrato il vizio dell’omessa motivazione del provvedimento decisorio prospettato dal ricorrente e la necessità di disporne l’annullamento, limitatamente alla parte in cui è stato obliterato l’esame del vincolo della continuazione invocato per i reati originariamente compresi nel procedimento n. 1844/23 SIGE.
Deve, infine, evidenziarsi che, nel procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio irrogato a COGNOME, colmando la lacuna motivazionale censurata, il Giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di Napoli dato esaustivo conto delle modalità con cui si era proceduto
alla quantificazione dell’aumento di pena di sette mesi di reclusione per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 6 del provvedimento censurato.
Si consideri, in proposito, che l’aumento di pena censurato riguardava la frazione sanzionatoria di sette mesi di reclusione applicata a COGNOME a titolo di continuazione per il reato giudicato con la sentenza di cui al punto 6 del provvedimento impugnato, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 24 febbraio 2016, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2017.
In questa cornice, deve rilevarsi che è certamente vero che su questo aumento di pena il Tribunale di Napoli non si soffermava analiticamente, ma è parimenti vero che la modesta entità di tale frazione sanzionatoria, quantificata in sette mesi di reclusione – a fronte della pena inflitta dal giudice della cognizione, determinata in un anno e quattro mesi di reclusione -, non necessitava di un onere motivazionale autonomo e specifico. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Napoli in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso il 5 luglio 2024.