Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24890 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24890 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/07/1967
avverso l’ordinanza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati dalle sentenze emesse:
dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il data 21/11/2014 (condanna per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 7 l. n. 203 del 1991, commessi in Torre Annunziata Napoli Olanda dal 2004 al 2006);
dal G.u.p. del Tribunale di Napoli data 30/09/2014 (condanna per i reati di cui agli artt. 74 DPR 309 del 1990 e 7 l. n. 203 del 1991, commessi dal 1996 al 27/09/2013 in Torre Annunziata Napoli Olanda e Spagna);
dal Tribunale di Torre Annunziata in data 16/10/2000 (condanna per il reato cui all’art. 416-bis cod. pen., precisamente per la partecipazione all’associazione
camorristica denominata clan COGNOME , operante in Torre Annunziata dal 1995);
dalla Corte d’appello di Bari il 04/11/2003 (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 40 e 49 d.l. n. 504 del 1995, commessi in Barletta il 28 maggio 1997).
A ragione della decisione osserva che l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub a) e sub b) da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza del 24/04/2021, non implica automaticamente l’estensione della medesima valutazione ai reati di cui alle sentenze sub c) e sub d).
Non risulta che le singole violazioni siano state deliberate sin dall’inizio nelle loro linee essenziali. Depongono in senso contrario all’unicità del disegno criminoso: la distanza temporale tra i reati e le differenti modalità operative, oltre che la diversa natura e composizione dei reati associativi. I singoli reati sono, pertanto, il frutto di autonome determinazioni delittuose maturate in contesti differenti con il coinvolgimento di soggetti appartenenti per di più a diverse articolazioni del clan Gallo – Cavalieri.
2- Ricorre per Cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME sviluppando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte di appello, nell’escludere il medesimo disegno criminoso, abbia erroneamente ritenuto che oggetto della sentenza sub b) sia soltanto il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In realtà, la sentenza sub b) e l’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. che ha unificato in sede esecutiva le violazioni oggetto di quest’ultima con quelle giudicate della sentenza sub a), ha condannato COGNOME anche per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. , commesso in Torre Annunziata e paesi limitrofi da gennaio 1996 al 27 settembre 2013, oltre che per violazioni della legge sulle armi.
Tale ultimo aspetto è stato totalmente ignorato dell’ordinanza impugnata nonostante la sua rilevanza se si considera che la sentenza sub c) ha condannato COGNOME anche per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, oltre che per violazioni in materia di contrabbando aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa, e che la sentenza sub d) ha ad oggetto, tra le altre, violazioni relative all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.
Sono stati disattesi i criteri indicati dalle Sezioni Unite per il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il giudice dell’esecuzione non ha proceduto al necessario esame degli elementi del caso concreto evincibili dalle sentenze emesse a carico di COGNOME: ha, infatti,
definito significativa la distanza temporale tra i reati già unificati, commessi dal 1996 al 2013, e quelli oggetto delle sentenze sub c) e d) che, tuttavia, sono stati commessi a partire dal 1995 e fino al 1997, quindi. in prossimità temporale al momento iniziale della commissione dei delitti già unificati e della loro deliberazione.
E’ stato ritenuto apoditticamente assente un piano criminoso preordinato nonostante l’avvenuto riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra delitti associativi, differenti e commessi un periodo ininterrotto di diciott’anni in territori diversi, sul presupposto che comunque le azioni delittuose erano tutte riconducibili alla medesima struttura criminale di riferimento. Non a caso il giudice della sentenza sub b) ha valorizzato, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’associazione camorristica, l’accertamento contenuto nella sentenza sub c), dando ampiamente conto della persistenza della medesima associazione dedita prevalentemente allo spaccio e al traffico di ingenti quantità di stupefacenti.
L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo valutato gli elementi di fatto e di diritto presenti nelle sentenze sub c) e d) ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza sub c) aveva espressamente riconosciuto a COGNOME un ruolo associativo anche nell’ambito del contrabbando di TLE. La Corte di appello di Bari nella sentenza sub d) ha accertato condotte di contrabbando di Scarpa consumate appena un anno dopo nello stesso contesto geografico richiamato dalla sentenza sub c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini precisati nel prosieguo.
Come denunciato dal ricorrente, la Corte distrettuale ha travisato il contenuto di una delle sentenze di cui è stata chiesta l ‘ unificazione ovvero quella sub b).
Risulta dal certificato del casellario giudiziale e dagli atti che compongono il fascicolo trasmesso a questo Ufficio che, contrariamente a quanto si legge nell ‘ ordinanza impugnata, la sentenza sub b) ha condannato COGNOME non solo per il reato di partecipazione dell ‘ associazione dedita al narcotraffico dal 1996 al 2013, ma anche per avere fatto parte, nel medesimo arco temporale, dell ‘ associazione camorristica denominata clan COGNOME, oggetto anche della sentenza sub c).
Si tratta di un travisamento che mina la tenuta logica dell ‘ apparato argomentativo posto a sostegno della decisione facendo venir meno elementi di valutazione ritenuti decisivi per escludere l ‘ unitarietà del medesimo disegno
criminoso ovvero la disomogeneità tra i reati associativi oggetto delle sentenze sub a), b) e c) nonché la reale distanza temporale tra le violazioni oggetto della richiesta di applicazione della continuazione.
Risulta pertanto dalla corretta disamina delle sentenze di cui è stata chiesta l ‘ unificazione e dell ‘ ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. che Scarpa:
dal 1995 al 2013 aveva fatto ininterrottamente parte dello stesso sodalizio camorristico (sentenze sub b) e sub c);
in esecuzione del medesimo disegno criminoso aveva aderito, tra il 2004 ed il 2006, all ‘ associazione dedita al narcotraffico di cui alla sentenza sub a) commettendo più reati fine;
che aveva commesso le violazioni cui alla sentenza sub d) all ‘ interno del medesimo periodo di consumazione dei reati associativi in parte già unificati, precisamente nel maggio 1997, comunque in costanza di appartenenza all ‘ associazione camorristica denominata clan Gallo -Cavalieri oggetto delle sentenza sub b) e c) dedita, fra l ‘altro, al contrabbando di t.l.e.
Il travisamento in cui è incappata l ‘ordinanza ha impedito, in conclusione, di cogliere la rilevanza di dati significativi ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione.
La Corte distrettuale, pur menzionandola, non ha attribuito nella sostanza alcuna rilevanza all ‘ ordinanza in data 24 aprile 2021 che aveva provveduto, ai sensi dell ‘ art. 671 cod. proc. pen., ad unificare il reato di cui all ‘ art. 74 d.P.R. 309 del 1990, oggetto della sentenza sub. A), con quello di cui all ‘ art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza sub b), sul presupposto, ritenuto decisivo, che era stato commesso nel lasso temporale ininterrotto in cui COGNOME aveva militato nel clan Gallo -Cavalieri, occupandosi anche del settore degli stupefacenti in forma associata.
Siffatta carenza argomentativa si pone in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME Rv. 285790 -01; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME Rv. 258227 – 01).
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel
rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali.
È infine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice-persona fisica che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. per nuovo esame dell’istanza tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso, in Roma 12 giugno 2025.