Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere il riconoscimento della continuazione fra sei sentenze, riconoscendola per i reati giudicati con quattro sentenze (a. Tribunale di Ravenna in data 30 agosto 2016, irrevocabile il 15 ottobre 2016; b. Tribunale di Ravenna in data 14 maggio 2018, irrevocabile il 20 dicembre 2019; c. Tribunale di Ravenna in data 21 maggio 2018, irrevocabile il 9 marzo 2022; d. Tribunale di Ravenna in data 24 settembre 2019, irrevocabile il 25 dicembre 2021) e rigettandola per le altre due (e. Tribunale di Ravenna in data 17 maggio 2013, irrevocabile in data 8 giugno 2013; f. Tribunale di Ravenna in data 29 marzo 2019, irrevocabile in data 12 settembre 2019).
Ricorre AVV_NOTAIO COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’articolo 81, secondo comma, cod. pen., e il vizio di motivazione per non essere stata esaminata l’istanza che riguardava anche altre tre sentenze (g. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 4 dicembre 2017, irrevocabile in data 11 luglio 2022; h. Corte d’appello di Bologna in data 18 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 25 gennaio 2021, irrevocabile in data 1 novembre 2022; i. Corte d’appello di Bologna in data 17 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, irrevocabile in data 31 gennaio 2023), nonché per non essere stata riconosciuta anche la continuazione tra tali tre sentenze, tutte relative a furti di bancal industriali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al difetto assoluto di motivazione, apparendo il provvedimento impugnato caratterizzato da una motivazione del tutto assente quanto ai reati giudicati con le sentenze: g. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 4 dicembre 2017, irrevocabile in data 11 luglio 2022; h. Corte d’appello di Bologna in data 18 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 25 gennaio 2021, irrevocabile in data 1 novembre 2022; i. Corte d’appello di Bologna in data 17
ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, irrevocabile in data 31 gennaio 2023.
I provvedimenti non sono neppure richiamati nell’ordinanza e, comunque, i reati da essi giudicati non sono esaminati.
Ferma la continuazione tra i reati riconosciuta con l’ordinanza impugnata, relativamente alle quattro citate sentenze (a. Tribunale di Ravenna in data 30 agosto 2016, irrevocabile il 15 ottobre 2016; b. Tribunale di Ravenna in data 14 maggio 2018, irrevocabile il 20 dicembre 2019; c. Tribunale di Ravenna in data 21 maggio 2018, irrevocabile il 9 marzo 2022; d. Tribunale di Ravenna in data 24 settembre 2019, irrevocabile il 25 dicembre 2021), il giudice dell’esecuzione dovrà riprendere in esame l’intera istanza del condannato che riguardava ben nove titoli, verificando, eventualmente anche a gruppi (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472), l’esistenza dell’unico disegno criminoso tra i reati con esse giudicati.
2.1. Nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione dovrà anche tenere presente l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente può essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tal elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie) e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente; in particolare, in tema di reato continuato, se la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subìta dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l’identità del disegno criminoso, essa non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reat l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso il 30 aprile 2024.