Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33412 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FIORDALISI NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVÈRSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 24 novembre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a più reati giudicati con distinte sentenze di condanna divenute irrevocabili.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe rigettato la richiesta, nonostante la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l’omogeneità dei reati, la medesima modalità esecutiva delle condotte (la azioni delinquenziali avevano avuto ad oggetto la stessa sostanza stupefacente) e il ristretto arco temporale (sul punto, il ricorrente evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe, in parte, erroneamente indicato il tempus commissi delicti).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettual sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto.
In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili dell preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità del
condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica del prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna: il giudice dell’esecuzione, infatti, si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l’applicazione disciplina del reato continuato, concludendo in modo apodittico che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un’unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata, cui deve seguire la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip dQ
Tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica.
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Così deciso il 30/04/2024
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