Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 giugno 2024, il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME , volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze rispettivamente emesse dal Tribunale di Cassino in data 12/06/2023, irrevocabile dal 15/11/2023, per fatti commessi in Minturno il 23/04/2018 ed in Formia e Piedimonte di Sessa Aurunca il 20/04/2018, dal Tribunale di Campobasso in data 20/11/2020, irrevocabile il 10/05/2022, per fatti commessi in Campobasso il 10 e il 24/08/2018, e dal Tribunale di Benevento recante n. 1303/23, irrevocabile dal 20/01/2024, per fatti commessi in San Giorgio del Sannio in data 14/08/2018.
A sostegno della richiesta erano state dedotte la prossimità temporale dei reati, la vicinanza dei luoghi in cui erano stati consumati, le medesime modalità esecutive (si trattava di truffe portate a termine facendo credere alle vittime, che già avevano effettuato una ricarica di somme di denaro su carta prepagata, di allontanarsi momentaneamente per chiedere ad una persona che lo attendeva in auto informazioni circa i dati di altra carta da ricaricare, per poi andare via senza pagare la ricarica precedente, rilasciando documenti di identità contraffatti).
Il Tribunale ha ritenuto invece che non emergesse una predeterminazione originaria, anche in considerazione della distanza temporale tra i fatti commessi in Campobasso e San Giorgio del Sannio, effettivamente prossimi tra loro, e quelli commessi in Formia e Piedimonte di Sessa Aurunca, posti in essere invece alcuni mesi prima. La prossimità spaziale non è stata considerata decisiva perché ragionevolmente sintomatica solo del fatto che il reo non si allontanasse troppo dai luoghi di sua residenza, pur rivolgendo ad esercizi commerciali nei quali non era conosciuto.
Gli elementi dedotti venivano ritenuti maggiormente indicativi di una propensione alla commissione di una certa tipologia di reati e ad uno stile di vita, piuttosto che ad una programmazione unitaria.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando in un unico motivo censure di violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento del fatto per chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente deduce che il giudice AVV_NOTAIO avrebbe pretermesso i dati incontr overtibili della contiguità temporale e dell’omogeneità dei titoli di reato al pari delle analoghe modalità operative, tutti indici rivelatori della medesimezza dell’unico disegno criminoso, sorretto dalla finalità di ottenere un guadagno attraverso modalità criminose.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, poiché gli elementi dedotti dalla difesa nel ricorso sono indici rivelatori di uno stile vita più che di una preordinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,
quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007401).
In questa indagine, il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
A tali principi non si è conformato il provvedimento oggetto di ricorso; nelle sue premesse l’ordinanza ha richiamato tutti gli indicatori da valutare ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. ma, dopo avere evidenziato l’omogeneità delle violazioni, elemento che già poteva risultare significativo nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata, ha escluso che ricorresse il requisito della prossimità temporale e ha svalutato la prossimità geografica dei luoghi di consumazione degli illeciti, apoditticamente ritenuta sintomatica della necessità di non allontanarsi troppo dal luogo di residenza e quindi neutra rispetto alla dimostrazione della predeterminata programmazione unitaria.
Se non appare sindacabile, perché plausibile, l’apprezzamento del giudice di merito con riguardo all’ampiezza dello spazio temporale tra le prime condotte del mese di aprile 2018 e quelle del mese di agosto 2018, che non consente di presumere che le second e fossero state preordinate all’epoca delle prime , deve tuttavia rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Campobasso e quella di Benevento riguardano fatti tutti commessi nel mese di agosto, mentre quella di Cassino riguarda fatti tutti avvenuti ad aprile.
Sicché la motivazione del giudice di merito risulta carente laddove non tiene conto della prossimità temporale di una parte dei fatti che si richiede di riunire sotto il vincolo della continuazione, in particolare quelli commessi nello stesso mese di agosto.
È noto, infatti, che il tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati, «non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276387-01).
L’ordinanza deve ess ere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio in cui il Tribunale di Benevento in composizione monocratica e in diversa persona fisica dovrà rivalutare, secondo l’insegnamento impartito dalle sezioni unite (sentenza n. 28659/2017 sopra richiamata), tutti gli ulteriori indicatori che non sono stati presi in esame nel provvedimento cassato con riguardo ai reati commessi nel mese di agosto 2018.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Benevento.
Così deciso, il 27 settembre 2024