Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, GLYPH NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) Tribunale di Velletri del 12/07/2021, divenuta irrevocabile il 22/06/2022; 2) Tribunale di Velletri del 05/10/2021, divenuta irrevocabile il 01/06/2023; 3) GIP Tribunale di Velletri del 28/07/2022, divenuta irrevocabile il 09/07/2023.
1.1. A ragione il decidente ha posto l’accento sulla “significativa distanza spazio temporale” tra i reati; sulla non omogeneità degli stessi (nella prima sentenza COGNOME veniva condannato anche per resistenza a pubblico ufficiale, e nella terza anche per il reato di cui all’art. 73, 80 d.P.R. 309 del 1990, mentre nelle altre due sentenze era condannato per la lieve ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990); e della diversità delle modalità operative concrete.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenziava la Difesa come la sentenza sub 3. avesse riguardato sei reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, tutti per violazioni dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in un solo caso aggravato ex art. 80 comma 1, commessi uno a Velletri e gli altri a Rocca di Papa tra il marzo e l’aprile 2021; la sentenza sub 2. atteneva al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 31/03/2021 a Rocca di Papa; la sentenza sub 3. infine riguardava ancora una violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 14/06/2021 a Rocca di Papa. Ebbene, osservava la Difesa come, quanto ai fatti giudicati con le sentenze 1 e 2, la motivazione del provvedimento fosse erronea, carente e manifestamente illogica dal momento che i fatti giudicati dalla seconda sentenza erano stati commessi in periodo compreso tra altri reati giudicati, e già riuniti dalla continuazione interna, con la prima sentenza, e nello stesso luogo.
Anche con riferimento alla prima sentenza, relativo a reato commesso a soli due mesi dall’ultimo episodio giudicato con la terza e nello stesso luogo, carente risultava la motivazione del provvedimento impugnato che non aveva adeguatamente valutato la continuatività dell’attività di piccolo spaccio posto in essere dallo COGNOME. Quanto alla circostanza che COGNOME, con le sentenze sub 1. e 2., fosse stato giudicato anche in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il G.E. non aveva considerato che detti fatti erano già stati ritenuti, in sede di cognizione, avvinti
dalla continuazione con le violazioni alla legge stupefacenti contestualmente giudicate; analogamente il reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. 309 del 1990, per cui era intervenuta condanna (sentenza sub. 3), già, in sede di cognizione era stato unificato con le ulteriori violazioni non aggravate della legge stupefacenti. La Difesa contestava infine l’affermazione del G.E. per cui i fatti sarebbero stati commessi con differenti modalità esecutive, osservando come, al contrario, l’analisi delle sentenze consentiva di apprezzare i medesimi modus operandi delle svariate condotte.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664).
2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui
interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, COGNOME, Rv. 219529; Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).
Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spaziotemporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.
3. Nel caso che ci occupa, la valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico di COGNOME non può dunque prescindere dalla considerazione che la sentenza sub 3 (GIP Tribunale di Velletri del 28/07/2022, irrevocabile il 09/07/2023) aveva già, in sede di cognizione, unificato tra loro condotte commesse nel medesimo contesto spazio temporale delle condotte giudicate con la sentenza sub 2. (Tribunale di Velletri del 05/10/2021, irrevocabile il 01/06/2023); quanto al riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale – ritenuto disomogeneo rispetto alle ulteriori fattispecie criminose per cui è intervenuta condanna – il G.E., del pari, non ha valutato che detto reato era già stato posto in continuazione interna, in sede di cognizione, con le ulteriori violazioni alla legge stupefacente.
Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che – in contrasto con quanto già deciso – ha negato radicalmente il riconoscimento della continuazione, senza peraltro offrire motivazioni agganciate a dati concreti, desunti dalla lettura delle sentenze di merito.
I punti critici segnalati rendono dunque necessario l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Velletri, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidehte