Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con provvedimenti divenuti irrevocabili.
Il Giudice, nel respingere l’istanza, ha osservato che sebbene le pronunce indicate nell’istanza risultino relative a delitti parzialmente omogenei, quanto al titolo contestato nell’imputazione – reati contro il patrimonio – nonché a fatti caratterizzati da relativa contiguità temporale, i fatti-reato non possono essere considerati avvinti dal vincolo della continuazione.
Tanto, escludendo che siano stati allegati dall’istante elementi idonei a supportare la richiesta e ritenuti l’omogeneità dell’illecito e la contiguit temporale elementi non sufficienti a supportare la pretesa sussistenza del medesimo disegno criminoso ma, piuttosto, espressione di una spiccata tendenza a delinquere e di una persistente insofferenza alle prescrizioni della pubblica autorità.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.
Si sostiene che nell’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, erano specificate, nel dettaglio, le condotte oggetto della richiesta e si chiedeva puntualmente di considerare queste come parte di un unico disegno criminoso.
Si sottolinea che si tratta di precedenti specifici, cioè reati di rapin commessi in un lasso di tempo ravviciNOME, in un unico contesto pacificamente già ritenuto tale dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia che aveva riconosciuto la continuazione rispetto a diversi episodi.
A fronte di tali puntuali allegazioni, invece, il Giudice per le indagin preliminari di Lecce aveva riscontrato l’aspecificità dell’istanza quanto all’indicazione, da parte della difesa, delle ragioni per le quali vi fossero elementi per ricomporre ad unità la pluralità delle condotte criminose posta in essere.
La motivazione viola, secondo il ricorrente, l’applicazione della disciplina della continuazione e si appalesa apodittica quanto all’accostamento degli episodi sotto il profilo temporale e fattuale escludendo, però, che questi siano avvinti dal medesimo disegno criminoso.
Si sottolinea, invece, che vanno confrontati i capi di imputazione della sentenza del 24 novembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce rispetto ai reati già oggetto di provvedimento con il quale è stata riconosciuta la continuazione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
Si tratta di episodi di reato accostabili sotto ogni profilo che si intersecano tra loro, in termini di tempo, nonché attuati con modalità di azione omogenee, costituendo sintomo della sussistenza della preordinazione del disegno criminoso in capo all’interessato, fatti che non sono stati apprezzati dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento censurato.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
1.1.Va premesso che in tema di reato continuato questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.
Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il giudice è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 01).
Detto principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione già compiuta in sede di esecuzione.
Invero, si è sostenuto che il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227).
1.2.Ciò posto, si osserva che nel caso al vaglio, come dedotto, il Giudice dell’esecuzione non si è confrontato con il tema dell’avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazione tra fatti già giudicati, argomento devoluto con l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
In quella sede, infatti, era stato introdotto il tema dell’avvenuto riconoscimento del vincolo tra altri reati omologhi, già ritenuti avvinti dall continuazione, in sede esecutiva, complesso di fatti in cui l’ultimo reato giudicato si inserirebbe, a parere del ricorrente, anche dal punto di vista temporale.
Si deve rilevare, invero, che i fatti-reato per i quali il ricorrente procede sono collocati temporalmente nel 2013 e nel 2014, così come quelli già ritenuti come avvinti dalla continuazione (cfr. certificato del casellario giudiziale in att dal quale risulta l’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 2, 9, 15, 16, tra i quali rientra, dal pun di vista temporale, anche quello deciso con l’ultima sentenza divenuta definitiva).
2.Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), nella piena autonomia della valutazione ma in ossequio ai principi di diritto qui ribaditi, esamini il tema introdotto con l’istanza di continuazione concernente l’avvenuto riconoscimento del vincolo, in sede esecutiva, tra fatti omologhi già giudicati, tra i qual temporalmente, sono ricompresi anche quelli per i quali pende il presente procedimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Lecce.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente