Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/09/1978
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di NOME COGNOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione per tre sentenze emesse in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il novembre 2005 e il novembre 2006, tra l’ottobre 2007 e il marzo 2008 di cui due già precedentemente considerate avvinte dal vincolo della continuazione.
La Corte d’appello di Milano, nel rigettare la richiesta, ha ritenuto che~ inegi “tra i reati di cui alla sentenza della corte di Appello di Milano del 21.9.2021, irrevocabile il 22.4.2022 e gli ulteriori vi” fosse “una distanza temporale di circa un anno”, nonché.'”la pervicacia nel delinquere nel settore del traffico di stupefacenti” fosse “indice di un sistema di vita”.
Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale della decisione così assunta.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato -quindi, meritevole di accoglimento.
Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spaziotemporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire s medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azio criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez 1, n. 34502 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264294-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicit disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano non ha preso in specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né in debita considerazione la già riconosciuta continuazione delle altre sent:enze emesse per fatti analoghi, tte-n-rfetigs tsAd GLYPH considerate il fatto che la compagine era la medesima e che, nella richiesta rigettata i si sia affermato che, nell’anno di distanza afteL s i tra i fatti di cui alle condanne, ricorrente ~ GLYPH negli Stati Uniti d’America continuando da lì a gestire il traffico di stupefacenti. Non sono stati peraltro considerati gli indicatori già sopra indicati, essendosi limitata la Corte d’appello ad affermare, con motivazione sintetica, che i fatti di reato di cui alle sentenze sopra ‘riportate erano stati commessi dal condannato a distanza di un anno e che erano solo dimostrazione di “pervicacia nel delinquere nel settore del traffico di stupefacenti” quale “indice di un sistema di vita”. Trattasi di valutazione assertiva, che non soddisfa l’obbligo giudiziale di motivazione e che è stata assunta in violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata alla quale la Corte territoriale si dovrà adeguare.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 17/11/2023