Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29679 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
(
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11/10/2022, il Tribunale di Torino, in qualità di giu dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento della disciplina del r continuato, proposta nell’interesse di COGNOME (alias COGNOME) e avente ad oggetto, da un lato, i fatti, già unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza dello Tribunale in data 11/10/2022, e costituenti oggetto delle sentenze pronunciate:
dal Tribunale di Torino in data 16/09/2019, definitiva il 7/0,2/2020, dì condanna pena di 4 mesi di reclusione e di 800 euro dì multa per il reato di cui all’art. 73, 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 25/01/2019;
dal Tribunale di Torino in data 25/10/2019, definitiva il 14/01/2022, dì condanna a pena di 1 anno di reclusione inflitta per í reati di cui agli artt. 73, comma 5, d. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod pen., commessi in Torino in data 1/10/2019;
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5/10/202 definitiva in data 11/11/2021, di condanna alla pena di 1 anno di reclusione, per i r di cui agli arti. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commess in Torino il 24/03/2020. E considerati più gravi i fatti di resistenza di cui alla sent indicata sub 3),
e, dall’altro lato, gli ulteriori fatti oggetto delle sentenze emesse:
dalla Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiva il 11/03/2022 condanna alla pena dì 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585 cod. pen., commessi in Torino il 26/04/2018 5) il 12/03/2021 dal Tribunale di Torino, defintìva il 18/05/2022, di condanna alla p di 1 anno e 2 mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all’a comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 10/07/2020;
dalla Corte di appello di Torino in data 23/09/2014, definitiva il 4/12/2014, di cond alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 1.400 euro di multa per il reato all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino in data 1/10/2008;
7) il 17/11/2008 dal Tribunale di Torino, definitiva il 17/04/2010, di condanna alla p di 8 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, per il reato di cui all’art. 73, 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 1/8/2008;
8) il 8/07/2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, defini 28/09/2011, di applicazione della pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione e di 4.200, euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 6, c 3, d.lgs. n. 286 del 1998, commessi in Torino il 3/04/2010, rideterminata, con ordinan della Corte di appello di Torino in data 27/09/2012, in 8 mesi di reclusione e 4.000
euro di multa.
2. Con sentenza emessa il 16.3.2023 la Prima sezione di questa Corte ha in parte annullato il provvedimento sopra indicato, osservando come esso non si fosse confrontato con le specifiche ragioni per le quali la continuazione, già riconosciuta in data 11/04/ per i fatti commessi tra il gennaio 2019 e il marzo 2020, sia stata invece esclusa qua al delitto del 26/04/2018, benché anch’esso si collochi a ridosso del periodo già valut e sussistendo una distanza temporale, tra i fatti dell’aprile 2018 e quelli del gennaio 2 non significativamente diversa da quella tra i fatti del gennaio 2019 e dell’ottobre Per tale ragione, rispetto al reato del 26/04/2018, il dato temporale, valori dall’ordinanza, non può dirsi dirimente, restando da vagliare gli elementi, pre considerazione dall’ordinanza del 11/04/2022 e in questo caso, invece, obliterati, de contiguità spaziale, della natura dei reati, delle modalità della condotta, dello s indigenza/irregolarità. Indi ha annullato l’ordinanza del Tribunale limitatamente al d oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino in data 26/03/2021, definitiv data 11/03/2022 (dichiarando il ricorso inammissibile nel resto).
3.Con ordinanza del 12.9.2023, il Tribunale di Torino, in funzione di giud dell’esecuzione, a seguito del suindicato annullamento con rinvio di questa Corte, rigettato, nuovamente, l’istanza formulata nell’interesse del ricorrente, osservando c alcuni degli indici che questa Corte ha indicato da scrutinare nel caso di specie, ossi natura dei reati, la contiguità spaziale e lo stato di indigenza e irregolarità, no particolarmente dirimenti nella valutazione della singolarità o meno dell’episodio de Aprile 2018. Si osserva che si tratta infatti dì un soggetto straniero irregolare sul te italiano che dal 2008 commette in Torino reati in materia di stupefacenti accompagnati meno da condotte di resistenza e lesioni. Ha ìn particolare evidenziato come per contro lasso di tempo che separa gli episodi in questione, ben 9 mesi tra il 26 Aprile 2018 e i gennaio 2019, non può certo definirsi breve, inoltre esso risulta caratterizzato sottoposizione del ricorrente a 12 giorni di custodia cautelare ìn carce successivamente all’obbligo di presentazione alla P.G. fino a luglio 2018. Si tratt elementi non valorizzati in precedenza dall’ordinanza del 17/10/2022 ma che ad avviso del Tribunale sono centrali nella valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso dal momento che alla sottoposizione a misura cautelare deve legarsi un effetto deterrente e preventivo tale da interrompere l’eventuale disegno criminoso originario. evidenzia altresì quanto alle modalità della condotta che l’episodio in discussi rappresenta un unicum nel panorama delinquenziale del condannato trattandosi dell’unica situazione in cui il predetto ha ingerito sostanza stupefacente, non a caso solo in fattispecie egli ha patito custodia cautelare in carcere fino all’evacuazione e riqualificazione del fatto ex art. 73 comma 5.
4.11 ricorso proposto nell’interesse dell’ Aba avverso tale ordinanza si affida ad unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge (e vizio di motivazione) in relaz al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamentc, ribadendo che a fr del riconoscimento di una indubbia contiguità temporale tra l’episodio in argomento quelli già avvinti dal vincolo della continuazione non ha fatto seguito un’analisi pun di tutti quegli elementi che erano stati evidenziati nella sentenza di annullamento q indicatori da considerare ai fii della verifica della sussistenza del medesimo dise criminoso, quali la continuità spaziale, la natura dei reati, le modalità della condo stato di indigenza/irregolarità. In particolare, il provvedimento impugnato si è sbaraz del pensiero dei giudici di legittimità e dell’altro giudice dell’esecuzione ritene alcuni degli indici che la Suprema Corte ha indicato da scrutinare nel caso di specie n siano particolarmente dirimenti nella valutazione o meno dell’episodio del 26 Aprile 201 Quanto infine all’indicatore del lasso di tempo questa Corte ha segnalato come il giudi dell’esecuzione abbia obliterato, tra gli altri di cui sopra, proprio quello della co spaziale laddove si tratta sempre di spaccio da strada, come già evidenziato dal giudi dell’esecuzione che aveva proceduto al riconoscimento, sia pure parziale, del vincolo del continuazione; spaccio da strada che si colloca a ridosso del periodo già valutato; resto non è necessaria la concomitante ricorrenza dì tutti i predetti indicatori pot l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzato anche al cospetto, soltanto, dì alcu di detti elementi purché significativi; sicché non può ritenersi determinante la circos delle particolari modalità di esecuzione della condotta criminosa che peraltro attengo unicamente all’aspetto dell’ingerimento della droga pur rimanendo comunque la condotta riconducibile a quella dello spaccio da strada. Quanto alla restrizione carceraria comunque trattato di pochi giorni, sicché la circostanza indica piuttosto che il ricor una volta scarcerato, dopo pochissimi giorni, riprendeva a spacciare ìn esecuzione dell’originario disegno criminoso. Il provvedimento impugnato non ha in ogni caso spiegato per quale ragione l’arresto abbia costituito momento di frattura nella unitar del disegno criminoso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitone scritta il Sostituto Procuratore generale della Corte di Cessazion ha concluso chiedendo a questa Corte di rigettare il ricorso, osservando come esso non si confronti con la particolare modalità distintiva dell’episodio in questione evidenzia giudice di merito (ingestione dello stupefacente non comune nel già ritenuto spaccio d strada).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Premesso che il provvedimento originario era stato annullato per vizi argomentativo, vanno operate alcune precisazioni riguardo all’ambito di cognizione e d valutazione del giudice del rinvio.
Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il giudice di ri è investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale gi interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giud di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla b di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti n sede di legittimità la conseguenza che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia d annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivament come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010, Rv, 248413).
Va, però, sottolineato che, sebbene le indicazioni fattuali date dal giudice che disposto il rinvio non siano da intendersi in senso limitativo del potere di accertamen decisionale del giudice ad quem, costituendo esse mere esplicitazioni strumentali alla esatta individuazione del vizio, ciò nondimeno il giudice investito dal rinvio riman sempre onerato di tenerne conto al fine di evitare di ricadere nel medesimo viz censurato. Tali aspetti, in altri termini, non vincolanti sotto il profilo della nu cognizione, costituiscono pur sempre i punti di partenza dell’autonoma valutazione che difficilmente potrà andare esente da nuova censura sopratl:utto allorquando il vi rilevato è quello della carenza di motivazione ed essi siano stati, come del caso di spe nuovamente pretermessi e non considerati.
In altri termini, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione s alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazi ciò comporta che il giudice dì rinvio non sia investito del nuovo giudizio sui soli specificati, (poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariame quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento), ma ciò non significa che egli ne rimanga del tutto svincolato e che possa ignorarli (Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Rv. 273628).
Nel caso di specie, la sentenza di annullamento aveva stigmatizzato i provvedimento, osservando che esso era carente e che si sarebbero dovuti innanzitutto illustrare i fatti oggetto delle sentenze in ordine ai quali era stato invocato l’ist continuazione, al fine dì verificare se per tipologia di reato, contiguità temporale e sp della loro commissione, modalità fattuali concrete, stato di indigenza/irregola dell’istante, potessero trarsi elementi sintomatici del disegno criminoso, dando contez se dì tale disegno quell’ulteriore reato potesse considerarsi manifestazione; significa
è inoltre la circostanza che rispetto al reato del 10.7.2020 questa Corte aveva riten che lo stesso non potesse invece essere ricondotto al medesimo disegno criminoso, essendo esso piuttosto espressione del mutamento intervenuto nelle modalità di commissione dei reati da parte del ricorrente, che agiva oramai con professionalit criminale propria dello stile di vita adottato.
La decisione impugnata, invece di procedere agli accertamenti e alle valutazioni indicate da questa Corte, si è estrinsecata in una motivazione sostanzialment sovrapponibile alla precedente ritenuta dalla Corte non sufficiente a fondare la decisi di rigetto. In particolare, la decisione impugnata ha ritenuto di superare tutti gli evidenziati nella pronuncia di annullamento evidenziando circostanze che vengono prospettate come dirimenti senza, tuttavia, offrirsi adeguata motivazione al riguardo; c per la valorizzata restrizione custodiale di breve durata, che se costituisce un fatto occorre pur sempre tener conto è nondimeno un profilo che deve essere valutato in concreto anche alla luce delle altre emergenze, e per le modalità esecutive della condott del 26.4.2018 ritenute individualizzanti senza una effettiva connparazione con le altre oggetto di valutazione che erano state ricondotte pur sempre al cd. spaccio da strad che com’è noto comporta non di rado l’arresto dello spacciatore, a cui, parimenti non rado, consegue che la persona colta in flagranza di reato si liberi della sosta stupefacente; sembra piuttosto trattarsi di una evenienza non del tutto avulsa rispe alle tipiche attività di spaccio che vengono svolte, al minuto, per strada.
Né appare convincente la riconduzione di tale episodio ad un – già mutato – stile vita dal momento che è il ben più recente fatto del 10.7.2020 ad essere stato ritenu dalla sentenza di annullamento, indicativo di un mutamento nello svolgimento dell’attivi di spaccio da parte del ricorrente.
Si deve rammentare anche da parte dì questa Corte che in ogni caso, quando la continuazione sia già stata riconosciuta in fase esecutiva – o di cognizione – per al reati commessi dal condannato, il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai s dell’art. 671 cod. proc. peri., non può trascurare, nella valutazione sull’esistenz vincolo della continuazione, una precedente decisione già assunta in fase esecutiva relativamente ad alcuni reati, dalla quale, pur non essendovi vincolato, può prescinde soltanto previa indicazione delle significative ragioni per cui í fatti oggetto richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 d 8/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227 – 01).
Alla luce delle considerazioni precedenti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Torino, che, in diver composizione (e ciò alla luce della pronuncia n.183 del 3 luglio 2013 della Cor Costituzionale), verificherà la fondatezza o meno della richiesta originaria solo all’es
una compiuta indagine su tutti gli aspetti qui evidenziati e in parte già messi in lu precedente provvedimento di annullamento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Così deciso il 27.3.2024.