Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il 08/08/1980
avverso l’ordinanza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di NOME COGNOME intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione con le seguenti sentenze:
sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 15 settembre 2016, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 133 di multa per aver commesso, in Villanova di Bagnacavallo il 16 maggio 2013, il reato di cui all’art. 648 cod. pen.;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna del 18 gennaio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 27 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa per aver commesso, in Cento il 6 marzo 2012, il reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007;
sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 8 novembre 2016, di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa per aver commesso, in Fusignano il 19 dicembre 2012, il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4, cod. pen.;
sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 27 settembre 2017, di condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 250 di multa per aver commesso, in Faenza il 13 ottobre 2012, il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4, cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007.
Nonostante le sentenze sub b), c) e d) abbiano avuto a oggetto fatti di furto, commessi in concorso con i familiari in un arco temporale ristretto e siano stati seguiti dall’indebito utilizzo delle carte di credito così sottratte, secondo il Tribunale non era possibile ravvisare alcun dato significativcrgegià all’epoca della prima condotta di reato la ricorrente avesse preordinato le successive, anzi, per il modus operandi e per l’assenza, all’epoca degli accadimenti in esame, di fonti di sostentamento lecite, la perpetrazione di tali condotte poteva apparire piuttosto una dimostrazione della scelta da parte della Bonora di trarre in questo modo una “fonte di sostentamento”. fA
Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che la ricorrente, in sede di richiesta di applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., si sia limitata a elencare una serie di dati inidonei a giustificare il riconoscimento della continuazione, in violazione dei principi dettati dalla giurisprudenza secondo i quali chi chiede il riconoscimento della continuazione in executivis, ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti, al di là del mero dato della prossimità cronologica ovvero della omogeneità42.: 1-d-otc .
La condannata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale della decisione così assunta.
Pur non sussistendo in capo all’istante un onere di allegazione, la COGNOME aveva indicato una serie di circostanze che il Tribunale non ha adeguatamente valutato ovvero l’identità dei reati e le medesime modalità delle relative condotte criminose, il brevissimo lasso temporale in cui tali condotte sono state poste in essere, la natura omogenea degli illeciti commessi e lo scopo di lucro che rappresentava il fine di tutti i fatti contestati.
Con il secondo motivo kcorrente denuncia l’illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale, nonostante abbia riconosciuto l’omogeneità delle condotte e l’assenza di uno iato temporale tra i delitti di cui alle condanne sub b), c) e d) sopra riportate, abbia comunque rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., almeno con riguardo a tale gruppo di sentenze.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e, assorbente il secondo, meritevole di accoglimento.
Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la c:ontiguità spaziotemporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azio criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez 1, n. 34502 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264294-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicit disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della
condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740-01).
Appare opportuno, inoltre, ricordare i seguenti princìpi di diritto che questo Collegio nel caso in esame intende ribadire secondo i quali «il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione “in executivis” ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della dconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Ftv. 283083-01) e che “l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale” (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Rv. 284532-01)
Nel caso di specie, il Tribunale di Ravenna non ha preso in specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né in debita considerazione la data di loro consumazione e gli altri indicatori già sopra indicati, limitandosi ad affermare che i fatti di reato di cui alle sentenze sopra riportate erano stati commessi solo per trarne una fonte di sostentamento. Trattasi di valutazione assertiva, che non soddisfa l’obbligo giudiziale di motivazione e che è stata assunta in violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata alla quale il Tribunale si dovrà adeguare.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d co Ravenna. GLYPH
Così deciso il 17/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente