Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette4s -erC ti9 le conclusioni del PG C), COGNOME cili2
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha respinto l’istanza diretta ad ottenere, nell’interesse di NOME COGNOME, riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con le sentenze:
della Corte di appello di Catanzaro divenuta irrevocabile in data 21 dicembre 2005, di condanna la pena di anni tre di reclusione per il reato di estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, commesso in Lamezia Terme, in epoca anteriore e prossima al 30 settembre e sino al 16 ottobre 2003;
della Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile in data 3 ottobre 2007, di condanna la pena di anni due mesi, quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, a titolo di aumento per la continuazione riconosciuta in relazione a reato giudicato con la precedente sentenza sub 1, per una complessiva pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, per il reato di estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del commesso in Maida e Lamezia Terme dal giugno 2003 alla data odierna;
della Corte di assise di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2020, di condanna alla pena di anni sei di reclusione per il reato di associazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commesso in Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna, Nocera Terinese e altrove, dal gennaio 2000, condotta tutt’ora in atto.
Avverso il descritto provvedimento, propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a un unico, articolato motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione.
Con l’istanza, proposta dal condannato, era stato chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle prime due sentenze definitive, gi ritenute tra loro avvinte dal vincolo della continuazione in sede di cognizione, e quelli giudicati con la sentenza di cui al punto n. 3 che aveva accertato la partecipazione di COGNOME al sodalizio RAGIONE_SOCIALE, a partire dall’anno 2000 e fino al 2017
Si tratta di reati consumati nello stesso arco di tempo in cui si colloca la partecipazione di COGNOME al reato associativo, come puntualmente evidenziato con l’istanza, ove veniva valorizzato che era stata contestata e riconosciuta, per i reati di estorsione, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991.
Si tratta, per il ricorrente, di condotta dimostrativa ai fini del riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso della realizzazione di delitti in funzione de
ruolo ricoperto dal ricorrente, all’epoca dei fatti, nell’ambito del sodalizio RAGIONE_SOCIALE di cui è risultato partecipe unitamente a COGNOME NOME, soggetto che concorre anche nell’esecuzione dei reati estorsivi.
Si segnala, poi, che è divenuta definitiva la sentenza con la quale, nel diverso procedimento, è stata riconosciuta la continuazione a NOME COGNOME concorrente con il ricorrente nella consumazione dei reati di estorsione.
Si tratta di rilievo che non sarebbe stato affrontato dalla Corte di assise di appello.
Si richiama, da parte del ricorrente, il principio, fissato dalla giurisprudenz di legittimità, delta cosiddetta proprietà transitiva, secondo il quale, nel momento in cui viene riconosciuta la continuazione in capo a quel soggetto che versa nell’identica situazione del concorrente, giudicato in separato processo, in base alla sovrapponibilità delle condotte assunte dai rispettivi concorrenti, appare consequenziale ritenere che la riconosciuta unicità del disegno criminoso in capo a uno di essi non possa non estendersi anche al concorrente.
La sentenza di condanna, invero, a parere del ricorrente, ha affermato la responsabilità per il reato associativo di COGNOME e di COGNOME e ha riconosciuto i vincolo della continuazione tra gli stessi fatti accertati con le sentenze i relazione alle quali è stata accolta richiesta identica a quella proposta dall’odierno ricorrente.
Tale dato emerge a pagina 392 della sentenza sub 3 e fonda su un’oggettività delle statuizioni che connotano la pronuncia che ha riconosciuto il vincolo della continuazione per il concorrente COGNOME, in quanto ricavate da una condizione di fatto, comune a entrambi gli imputati, priva di riferimenti soggettivi e personalizzati. Quindi, si tratta di pronuncia, resa in sede di cognizione, che non poteva che avere ricadute anche sul concorrente COGNOME.
Si tratta di punto dell’istanza che è stato totalmente pretermesso nella valutazione operata dalla Corte territoriale.
Si segnala che la permanenza della condotta associativa inizia a partire dall’anno 2000 e si interrompe nell’anno 2017; a ciò si aggiunge lo specifico ruolo ricoperto da COGNOME nell’associazione, proprio nel settore illecito dell estorsioni.
Ai fini dell’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, quindi, i fat estorsivi commessi nel 2003 vengono ritenuti dalla Corte di assise di appello inconciliabili col momento di adesione al sodalizi,o collocato nel 2000, quando viceversa per COGNOME, lo stesso identico dato è stato valutato in termini apposti.
Va precisato che è vero che per la configurazione della continuazione tra i reati-fine e il reato associativo è necessario che i singoli episodi criminosi, nell loro linee essenziali, siano stati rappresentati dall’agente sin dall’iniz dell’attività illecita.
Tuttavia, non si richiede che tutti i singoli reati siano stati dettagliatament progettati e previsti per occasioni tempi e modalità operative. L’art. 81 cod. pen., infatti, si riferisce a un mero disegno quindi solo in maniera approssimativa occorre che si abbia una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotta in vista di un unico fine.
Come emerge dallo stesso capo di imputazione della sentenza che si è occupata del reato associativo, il ricorrente è stato ritenuto colpevole di aver partecipato al sodalizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al quale è risultato intraneo lo stesso COGNOME, avendo entrambi ricoperto anche un ruolo attivo nel racket delle estorsioni.
Il capo di imputazione della sentenza relativa al reato estorsivo, fa riferimento all’intimazione, da parte dei concorrenti nel reato nei confronti della persona offesa, di riferire a terzi che loro già pagavano al fine di agevolare la consorteria mafiosa alla quale appartenevano, facente capo alle famiglie COGNOME e COGNOME.
Si tratta di sentenze che hanno accertato la responsabilità del ricorrente per reati estorsivi aggravati dalla mafiosità, commessi nel medesimo arco temporale, nei luoghi di operatività della cosca, come dettagliatamente illustrato con l’istanza difensiva tenuto conto anche che il giudice della cognizione ha ritenuto la sussistenza della continuazione per il concorrente nel reato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso, in via generale, che questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante all condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il COGNOME dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro
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connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).
Infatti, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di pe sé, il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Con specifico riferimento alla richiesta di continuazione tra reato associativo e reati satellite, questa Corte (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) ha affermato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
È noto poi, che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903) ha affermato che il giudice dell’esecuzione,
investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi i un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli ogget della domanda sottoposta al suo esame.
Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
Dunque, le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omoge rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno” (Sez. 1, n. 20471 de 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, COGNOME, Rv. 258227).
Più COGNOME specificamente, COGNOME di COGNOME recente, COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME ha COGNOME considerato (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01) necessaria la valutazione, da parte del giudice dell’esecuzione del riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituen oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito, pur godendo di piena libertà di giudizio (in tale ultimo senso, cfr Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276944 – 01).
Tali essendo i principi generali cui il Collegio intende dare continuità, s osserva che è necessario, in sede di esecuzione, nel caso di specifica deduzione svolta in tal senso, come avvenuto nel caso al vaglio, esaminare le posizioni soggettive dei concorrenti nei due reati fine, già ritenuti avvinti, tra loro, in se di cognizione anche per il ricorrente odierno dal vincolo della continuazione, la posizione soggettiva da questi rivestita nel sodalizio, le condotte dei due concorrenti nel reato associativo, quanto alla partecipazione, perché l’autonomia dellat . due valutazioni dei diversi giudicanti impedisce l’automatico trasferimento
delle considerazioni svolte aliunde in merito all’unitarietà di un disegno criminoso nel quale confluiscono, necessariamente, primarie componenti di ordine soggettivo (cfr. Sez. 1, n. n. 14824 del 08/01/2021, Rv. 281186 – 01 in motivazione). Tuttavia, si riscontra, nel provvedimento censurato, su tale punto, la totale assenza di motivazione rispetto al tema introdotto dalla difesa che, invece, andava esaminato tenuto conto della peculiare contestazione di partecipazione al reato associativo per COGNOME proprio nel settore delle estorsioni, la contestazione e l’avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, con riferimento ai reati estorsivi di cui alle due sentenze sub 1 e 2, peraltro già riuni dalla continuazione dal giudice della cognizione, il collegamento, per il concorrente nel reato, riconosciuto in sede di cognizione, tra queste due estorsioni di cui risponde, in concorso, anche COGNOME e il delitto associativo, l collocazione temporale delle due estorsioni nel periodo in cui il COGNOME è stato riconosciuto associato (dal 2000) e lo svolgimento di tale peculiari attività delittuosa nell’interesse del clan.
Del resto, nel caso di specie, l’istanza originaria (con allegato cd -rom, invero recante soltanto il dispositivo della sentenza che ha ritenuto la continuazione per il concorrente nel reato, tra estorsioni e il reato associativo) respinta con provvedimento impugnato, aveva contenuto corrispondente a quello del ricorso che rende conto del fatto che precedente istanza era già stata rigettata in sede di esecuzione, ma indicando come significativo elemento di novità il passaggio in giudicato della condanna nei confronti del correo COGNOME, con la quale si riconosce il vincolo della continuazione per avere eseguito i due distinti reati estorsivi.
4.Si impone l’annullamento della impugnata ordinanza per nuovo esame sul punto di cui alla parte motiva, con piena autonomia di esito in capo al giudice del rinvio in diversa composizione (secondo quanto previsto dalla sentenza n. 183 del 2013 della Corte costituzionale).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso, il 30 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente