Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 marzo 2024, il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata da NOME COGNOME, con riferimento alla sentenza del GUP presso il Tribunale di Fermo in data 19/02/2019, irrevocabile dal 22/09/2021, che lo aveva condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 16.000,00 di multa in relazione al reatb di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 29/01/2019, e alla sentenza del GUP presso il Tribunale di Fermo in data 10/12/2020, irrevocabile dal 19/04/2023, che lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed C 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 31/08/2020.
Il giudice afferma che «non sussiste prova dell’originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso, né essendoci indici
potenzialmente rivelatori di tale univocità in ordine al tipo di reato commesso, alla loro contiguità temporale ed alle modalità esecutive»
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo che lamentava la motivazione del tutto omessa perché il giudice si era limitato ad affermare apoditticamente e con affermazioni astratte l’inesistenza del medesimo disegno criminoso, senza esaminare i singoli episodi criminosi e senza verificare la sussistenza in fatto degli indici rivelatori elaborati in riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la motivazione è sintetica ma non illegittima e che in ogni caso doveva essere l’istante a segnalare gli indici fattuali indicativi del medesimo disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01).
In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale. che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
Imprescindibile onere del condannato è solo quello di «indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso» (sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, Rv. 284970-01).
A tali principi non si è conformato il provvedimento oggetto di ricorso; nelle sue premesse l’ordinanza ha richiamato tutti gli indicatori da valutare ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. ma da tali premesse apoditticamente fa conseguire l’insussistenza del medesimo disegno criminoso senza nemmeno citare i titoli di reato e i fatti storici accertati nelle sentenze che l’ist assolvendo al proprio onere, ha prodotto nell’incidente di esecuzione.
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio in cui il giudice dell’esecuzione dovrà rivalutare, secondo l’insegnamento impartito dalle sezioni unite (sentenza n. 28659/2017 sopra richiamata), tutti gli ulteriori indicatori confrontandosi con te risultanze emergenti dalle sentenze divenute irrevocabili e con ogni altra circostanza prospettata dall’interessato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 31 maggio 2024 igliere estensore
Il Presidente