Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICUREZZA NOME NOME NOME CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 4 maggio 2023 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso da marzo 2012 con condotta permanente in Giugliano e Arzano, a quattro reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commessi dal 12 al 19 marzo, il 16 e il 25 maggio e il 7 luglio 2012 in Giugliano e Arzano, e al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantità, ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, T.U. stup., commesso dal 24 settembre alla data del 1 ottobre 2012 in Giugliano e Arzano, riuniti tutti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 novembre 2017, divenuta definitiva;
a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commessi il 10 giugno, 24 e 25 luglio 2011 in Piedimonte San Germano e Cassino, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 24 giugno 2022, divenuta definitiva:
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, considerando che non vi era stata contiguità temporale dei reati, che diversi erano stati i luoghi di commissione e che i delitti erano stati posti in essere con l’ausilio di soggetti diversi.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, m-n riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati oggetto dell’istanza erano stati realizzati in un arco temporale di appena otto mesi ed reati erano stati posti in essere con l’ausilio dei medesimi complici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzioNOMErio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto.
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata è incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione del fatto che i reati, omogenei tra loro, erano stati commessi in un arco di tempo ridotto e che il giudice dell’esecuzione ha effettivamente travisato il dato della diversità dei correi del condanNOME essendo coimputati degli stessi fatti delittuosi COGNOME NOME e Mistretta NOME (per i quali si era proceduto separatamente).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata.
All’annullamento consegue che va disposto il rinvio degli atti alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione fisica, per rinnovare l’esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.
sèY”‘
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 24/11/2023