Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5463  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sondrio il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 22/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME per l’ applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti di c alla sentenza del Tribunale di Fermo, resa in data 28 marzo 2022 (irrevocabile il 13 settembre 2022), di condanna per i reati cli cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., commessi in Grottammare il 25 maggio 2010 ed i reati di cui alle seguenti sentenze, già avvinti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva con ordinanza del 22 marzo 2022 della Corte di appello di Bologna: a) sentenza del Tribunale di Ravenna, resa in data 30 giugno 2011, di condanna per i reati di cui agli artt. 648 comma 1 e 474 cod. pen., commessi il 19 settembre 2007; b) sentenza del Tribunale di Fermo, resa in data 16 febbraio 2012, di condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., commessi in epoca anteriore e prossima al mese di maggio 2007; c) sentenza del Tribunale di Forlì, resa in data 26 novembre 2012, di condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., commessi in epoca anteriore e prossima al gennaio 2010.
Il decidente, stante la necessità di tenere distinta l’unicità del medesimo disegno criminoso dal generico programma di attività delinquenziale, ha posto l’accento sull’assenza di specifici elementi di prova dai quali desumere un’originaria ideazione, anche eventualmente generica, dei suddetti reati.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen.
2.1. Invero, il giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato l’istanza con indicazioni del tutto generiche, senza tener conto della pluralità indici rivelator del medesimo disegno criminoso.
Innanzitutto, le condotte ascritte al ricorrente, tutte sussunte nei reati di ricettazione e falso, sono state commesse in un arco temporale ristretto e ininterrotto che va dal 2007 al 2010 nonché nel medesimo contesto spaziale.
2.2. Sarebbe, pertanto, evidente come NOME COGNOME abbia agito per un solo ed unitario obiettivo, non ravvisandosi elementi dai quale possa desumersi che le condotte successive siano il frutto di autonome risoluzoni anti doverose rispetto a quelle oggetto delle sentenze per le quali era stata già applicata la disciplina del reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Invero, è stato più volte precisato che il giudice dell’esecuzione, in sede di valutazione di richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente unificazione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta n possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227-01; Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903 – 01 ).
Ciò posto si rileva che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione – nel rigettare la istanza del condannato – non ha però chiarito perché l’avvenuto riconoscimento della continuazione, da parte della Corte di appello di Bologna con l’ordinanza sopra citata, fra alcuni dei reati in valutazione, non poteva essere esteso ai reati oggetto della sentenza del Tribunale di Fermo del 28 marzo 2022. La motivazione dell’ordinanza non risulta, quindi, esauriente in assenza di motivazione rispetto a tale profilo.
Inoltre, il Tribunale non si è nemmeno confrontato con gli elementi offerti dalla difesa a sostegno dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità dei luoghi di realizzazione degli illeciti ed il peri temporale di riferimento.
Non è stata, pertanto, effettuata una valutazione in concreto sulla sussistenza degli indici rilevatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti, così giungendo ad escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione sulla scorta di principi generali.
 Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Fermo.
Così deciso il 13 ottobre 2023