Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48160 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48160 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CON NOME nato a REGGIO CALABRIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato sopra; Letta la memoria, e gli allegati alla memoria (tra cui Motivi di appello e motivi aggiunti all’appello), con cui il difensore del ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, rifacendosi in particolare all’orientamento di legittimità che ritiene sufficiente il mutamento giurisprudenziale per costituire il novum in grado di superare la preclusione (Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc Beschi, Rv. 246651), il mutamento giurisprudenziale consisterebbe nell’avvenuto riconoscimento della continuazione in favore del coimputato COGNOME NOME;
Rilevato in fatto che, in realtà, COGNOME nell’istanza di incidente di esecuzione aveva chiesto l’applicazione della continuazione tra i reati dei capi d’imputazione A, E, L, M, ma di questi soltanto il capo E è commesso in concorso con COGNOME NOME; la contestazione per COGNOME e COGNOME per il reato associativo non è identica, perché a COGNOME è contestata la partecipazione ad una associazione a delinquere (capo A), a COGNOME il concorso esterno nella stessa (capo B);
Ritenuto, in ogni caso, che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il giudice dell’esecuzione può fare applicazione della disciplina del reato continuato e del concorso formale di reati soltanto con riguardo a fatti oggetto di distinte sentenze di condanna (Sez. 7, Ordinanza n. 37394 del 29/03/2019, COGNOME, Rv. 277415; Sez. 1, Sentenza n. 20169 del 22/01/2009, PG in proc. Belcastro), talchè del tutto correttamente l’istanza, che chiedeva l’applicazione della continuazione interna tra reati oggetto della stessa sentenza di condanna, è stata dichiarata inammissibile, e sulla correttezza di tale decisione è irrilevante l’eventuale esistenza di circostanza non valutate a seguito della precedente istanza (quale la avvenuta concessione del beneficio a coimputato dei medesimi reati) che non avrebbero potuto comunque portare a diversa decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.